DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 714
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065;
Veduto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri,
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La promozione al grado di vice rettore nei Convitti nazionali disposta in seguito a concorso per titoli ed esami al quale possono partecipare gli Istitutori, provvisti di laurea, con almeno undici anni di servizio nel ruolo educativo dei Convitti nazionali.
Art. 2
Il concorso di cui ai precedente articolo e' bandito ogni anno con decreto del Ministro per la pubblica istruzione quando vi siano posti risultanti vacanti nel grado di vice rettore alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il bando determina le modalita' ed i termini per lo svolgimento del concorso. Le prove di esame hanno luogo in Roma. L'esame consiste in tre prove scritte ed in una prova orale. Le prove scritte vertono, rispettivamente, sulle seguenti materie: a) pedagogia; b) cultura storico-letteraria; c) prova pratica concernente l'applicazione di leggi e regolamenti riguardanti istruzione elementare, l'istruzione media ed i Convitti nazionali. La prova orale consiste in un colloquio, della durata non minore di quarantacinque minuti, sulle seguenti materie: pedagogia, diritto civile, istituzioni di diritto amministrativo, contabilita' generale dello Stato, leggi e regolamenti concernenti l'istruzione elementare e media ed i Convitti nazionali. Il tema di Ciascuna prova scritta viene estratto da' una terna di temi predisposti dalla Commissione, alla presenza dei candidati immediatamente prima dell'inizio della prova.
Art. 3
Il Ministro per la pubblica istruzione nomina la Commissione giudicatrice che e' composta di un consigliere di Stato che la presiede, del direttore generale dell'istruzione classica, o di un funzionario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di grado non inferiore al 6°, di un professore ordinario di universita', di un ispettore centrale per l'istruzione secondaria e di un rettore dei Convitti nazionali. Un funzionario di grado non inferiore al 9° adempie alle mansioni di segretario della Commissione.
Art. 4
Non sono ammessi alla prova orale quei candidati che non abbiano conseguita una votazione almeno pari a trentacinque cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte, e non puo' risultare vincitore il candidato che non abbia meritato almeno la stessa votazione nella prova orale. I vincitori tenuto conto delle preferenze di cui ai regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e delle successive modificazioni ed integrazioni, nei casi di parita' di punteggio sono graduati in base al punto complessivo conseguito nelle prove di esame e per titoli, e, a tal uopo ciascun commissario puo' disporre di dieci voti per ciascuna delle prove scritte, di dieci per quella orale e di dieci per i titoli. I criteri di valutazione dei titoli sono determinati preliminarmente dalla Commissione, ed in base ai criteri stabiliti i titoli dei candidati, che abbiano superato le prove scritte, devono essere valutati prima della prova orale.
EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 settembre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 64. - PALLA
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