DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1953, n. 731
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38 e 28 febbraio 1953, n. 58, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1953;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di modificare il regime doganale del bestiame e delle carni;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Per il periodo che decorre dalla entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 luglio 1954, il dazio previsto dalle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i cavalli da macello (voce di tariffa 1-h) e per il bestiame bovino, ovino, caprino e suino (voci 3, 4, 5 e 6) e' stabilito nella misura del 16% del valore, e il dazio previsto per le carni macellate fresche, anche refrigerate o congelate e per le frattaglie commestibili, fresche, anche refrigerate (voci 13 e ex 14) e' stabilito nella misura del 18% del valore.
Art. 2
Con l'entrata in vigore del presente decreto e' sospeso per lo stesso periodo di cui all'art. 1 il dazio stabilito con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per le frattaglie commestibili, congelate (voce ex 14), rimanendo applicabile per tali prodotti il dazio convenzionato col Protocollo di Torquay.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI PELLA - VANONI - GAVA - SALOMONE - MALVESTITI - BRESCIANI-TURRONI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 108. - PALLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.