DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1953, n. 738
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 31 agosto 1907, n. 690; Visto il relativo regolamento, approvato col regio decreto 20 agosto 1907, n. 666; Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960; Visto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 441; Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16; Vista la legge 15 marzo 1951, n. 227; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: E' approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente.
EINAUDI DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 96. - PALLA
Regolamento - art. 1
Regolamento Art. 1. L'ammissione in carriera nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo A) ed in quello degli impiegati d'ordine (gruppo C) ha luogo mediante esami di concorso, osservate le disposizioni di cui ai capi I e VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, le altre norme vigenti in materia di assunzione negli impieghi statali e quelle contenute nel presente regolamento. I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'eta', del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.
Regolamento - art. 2
Art. 2. Gli aspiranti all'ammissione ai concorsi per la nomina a volontario vice commissario aggiunte di pubblica sicurezza non devono avere oltrepassato i 50 anni, salvo le elevazioni del limite massimo di eta' stabilite da altre disposizioni, e debbono avere statura non inferiore a metri 1,64. Gli aspiranti all'ammissione ai concorsi per la nomina ad alunno d'ordine di pubblica sicurezza debbono aver compiuto gli anni 18 e non superati i 30, salvo le elevazioni del limite massimo di eta' stabilito da altre disposizioni. La condizione del limite massimo di eta' non e' richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili statali di ruolo.
Regolamento - art. 3
Art. 3. ((Per l'ammissione ai concorsi per vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza i titoli di studio validi sono la laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, oppure in economia e commercio)).
Regolamento - art. 4
Art. 4. L'Amministrazione provvede all'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi, indipendentemente da quanto possa risultare dai documenti prodotti dagli interessati; essa ha facolta' di accertare direttamente l'esistenza del requisito della regolare condotta civile e morale, nonche' quello dell'idoneita' fisica dell'aspirante, sottoponendolo a visita medica di controllo in qualsiasi stadio del concorso.
Regolamento - art. 5
Art. 5. Le prove di esame per l'ammissione in carriera nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza ed in quello degli impiegati di ordine sono scritte ed orali e vertono, rispettivamente, sulle materie indicate mieli allegati I e II al presente decreto. Esse hanno luogo in Roma; tuttavia, qualora il numero dei candidati sia rilevante, le prove scritte possono essere espletate in piu' sedi capoluoghi di provincia, con l'osservanza delle norme previste dagli [articoli 34 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960~art34). Le prove scritte sono tre per i concorsi a posti del ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e due, oltre alla prova di dattilografia, per quelli a posti del ruolo degli impiegati d'ordine. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta degli esami di ammissione nel gruppo A sono assegnate otto ore di tempo; Per le prove scritte degli esami di ammissione al gruppo C sono assegnate sei ore. Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. In ogni caso deve essere consegnata anche la minuta.
Regolamento - art. 6
Art. 6. La Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di posti nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e' composta: 1) di un consigliere di Stato, che la presiede; 2) di un consigliere della Corte dei conti; 3) di un magistrato di Corte di appello avente funzioni di sostituto procuratore generale; 4) del direttore capo della Divisione personale della Direzione generale della pubblica sicurezza; 5) di un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di grado non inferiore al 6°. E' in facolta' dell'Amministrazione di nominare, per i membri di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), altrettanti supplenti appartenenti allo stesso ordine e grado, in caso di assenza o di impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere della Corte dei conti. Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative puo' essere aggregato alla Commissione giudicatrice, per ciascuna prova, un esperto con voto consultivo. Un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al 9°, in servizio presso la Direzione generato della pubblica sicurezza, esercita le funzioni di segretario della Commissione.
Regolamento - art. 7
Art. 7 La Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di posti nel ruolo degli impiegati d'ordine e' composta: 1) del direttore capo della Divisione personale della Direzione generale della pubblica sicurezza o di un funzionario della Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di grado non inferiore al 6°, che la presiede; 2) di due funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di gruppo A ed eventualmente di gruppo B, di grado non inferiore al 7°; 3) di un impiegato di gruppo C dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di grado 9°. Si applicano le disposizioni del secondo e del quarto comma dell'articolo precedente. Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al 9°, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, esercita le funzioni di segretario. Nel caso in cui la Commissione debba adottare decisioni mediante votazione, ove si verifichi parita' di voti, prevale quello del presidente.
Regolamento - art. 8
Art. 8. Ciascun componente delle Commissioni previste agli articoli 6 e 7 dispone di dieci punti. Sono ammessi alle prove orali dei concorsi a posti di gruppo A i candidati che abbiano riportato una media di almeno 35/50 nelle prove scritte e non meno di 30/50 in ciascuna di esse: a quelle dei concorsi di gruppo C i candidati che abbiano riportato una media non inferiore ai 28/40 nelle prove scritte e non meno di 24/40 in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato, rispettivamente, almeno la votazione di 30/50 e di 24/40. Ai candidati al concorso per la nomina a posti nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza che sostengano la prova orale su piu' di una delle lingue straniere comprese nel programma d'esame e che dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente ciascun commissario puo' attribuire un maggior punteggio fino a due voti. Ai candidati che sostengano lodevolmente le prove facoltative di telegrafia, stenografia e fotografia puo' essere attribuito da ciascun commissario fino ad un terzo di punto per ciascuna di dette prove. Ai candidati al concorso per la carriera d'ordine che sostengano lodevolmente la prova di stenografia o quella di Una lingua straniera ciascun commissario puo' attribuire un maggior punteggio fino a due voti e, per entrambe le prove, lino a tre voti. I punti per le prove facoltative sono attribuiti sempre che I candidati abbiano conseguito l'idoneita' nelle prove orali: tali punti sono aggiunti alla votazione complessiva stabilita a norma dell'[art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960~art39). I candidati che intendano sostenere le prove di lingue Straniere facoltative o di telegrafia, stenografia e fotografia debbono farne richiesta nella domanda di ammissione.
Regolamento - art. 9
Art. 9. La graduatoria degli idonei e' formata in base alla votazione complessiva riportata dai candidati, risultante dalla somma della media dei punti attribuiti nelle prove scritte, del punto assegnato in quella orale e dei punti attribuiti per le prove facoltative. Il Ministro per l'interno, in base alle risultanze degli atti della Commissione, accerta la regolarita' del procedimento degli esami ed approva la graduatoria, che deve essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno. La nomina e' disposta secondo l'ordine di graduatoria, salvo le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni di legge a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi civili per fatto di guerra o per causa di servizio, nonche' a favore dei candidati in possesso della qualifica di ex combattente o di altra assimilata.
Regolamento - art. 10
Art. 10. Le prove scritte e quelle orali dell'esame di concorso di merito distinto e dell'esame di idoneita' per la promozione a commissario di pubblica sicurezza (gruppo A, grado 8°), nonche' dell'esame per la promozione ad archivista (gruppo C, grado 11°) hanno luogo in Roma e si svolgono in base ai programmi allegati al presente decreto Per gli esami contemplati nel presente articolo si osservano le disposizioni previste ai capi IV e VI del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960), modificate col [regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-20;1482), e successive variazioni ed integrazioni.
Regolamento - art. 11
Art. 11. All'esame di concorso di merito distinto sono ammessi i commissari aggiunti, i vice commissari ed i vice commissari aggiunti, i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 9°, 10° e 11° del ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il periodo di volontariato. All'esame di idoneita' sono ammessi i commissari aggiunti ed i vice commissari, i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nei gradi 9°, 10° e 11° nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il periodo di volontariato. Per i funzionari non provvisti di laurea i termini suddetti sono aumentati di due anni. L'ammissione agli esami e' disposta sempre che I funzionari, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacita', diligenza e buona condotta. Agli effetti della determinazione dell'anzianita' richiesta per l'ammissione agli esami sono valutati: 1) il servizio prestato presso Amministrazioni statali, anche in ruoli di gruppo diverso da quello cui l'impiegato appartiene, nei modi indicati dall'[art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960~art21), e successive integrazioni; 2) il servizio prestato, anteriormente alla immissione nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, in zona di operazioni in qualita' di militare o assimilato, in esso compreso il periodo di tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato o per ferite od infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio. A favore dei mutilati ed invalidi di guerra appartenenti alle prime sei categorie di pensione, giusta la tabella annessa al [decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1917-05-20;876), sostituita dalla tabella A) annessa alla [legge 10 agosto 1950, n. 648](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648), e' computato inoltre il periodo decorso dalla data della mutilazione o dell'invalidita' che determino' l'allontanamento dai reparti alla data dell'armistizio. In ogni caso e' necessario che il candidato, alla data del decreto che indice l'esame, abbia prestato almeno due anni di effettivo servizio nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, computato il periodo di prova.
Regolamento - art. 12
Art. 12. All'esame di concorso per la promozione ad archivista di pubblica sicurezza sono ammessi gli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza che, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno sette anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi 13° e 12°, computato il periodo di prova, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneita', diligenza e buona condotta. Agli effetti della determinazione dell'anzianita' prescritta per l'ammissione all'esame sono valutati: a) il servizio prestato nei ruoli di gruppo C dell'Amministrazione statale; b) il servizio prestato, anteriormente alla immissione nel ruolo degli impiegati d'ordine di pubblica sicurezza, in zona di operazioni in qualita' di militare o assimilato, in esso compreso il periodo di tempo trascorso lontano dai reparti combattenti, per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato o per ferite od infermita' riconosciute dipendenti da causa di servizio. A favore dei mutilati ed invalidi di guerra appartenenti alle prime sei categorie di pensione, giusta la tabella annessa al [decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1917-05-20;876), sostituita dalla tabella A) annessa alla [legge 10 agosto 1950, n. 648](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648), e' computato inoltre il periodo decorso dalla data della mutilazione o dell'invalidita' che determino' l'allontanamento dai reparti alla data dell'armistizio. La valutazione del servizio di cui al comma b) e' effettuata sempre che i candidati abbiano almeno due anni di appartenenza al proprio ruolo, tenuto conto ai fini del computo del biennio, dell'eventuale periodo di prova. Al detto esame sono altresi' ammessi gli impiegati iscritti nel ruolo speciale transitorio di gruppo C che abbiano compiuto l'anzianita', ai sensi dell'[art. 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-07;262~art5) e dell'[art. 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-06-05;376~art13) e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneita', diligenza e buona condotta. Al personale in servizio non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939 che, successivamente alla data stessa, abbia ottenuto la nomina in ruolo organico, si applicano le norme di cui al combinato disposto degli [articoli 5 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e 13](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-07;13~art5) della [legge 5 giugno 1951, n. 376](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-06-05;376).
Regolamento - art. 13
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