DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 741
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338, recante norme per la gestione finanziaria dei Servizi antincendi; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e con quello per il bilancio ed a interim per il tesoro; Decreta: La spesa di gestione dei Servizi antincendi per l'anno 1953 a carico dei Comuni, e' determinata nella misura complessiva di L. 5.355.219.967. La quota di tale spesa per ciascun Corpo dei vigili del fuoco, e' determinata nelle misure indicate nella tabella annessa vistata dal Ministro per l'interno. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI FANFANI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 74. - PALLA
Allegato
Riparto della spesa di gestione dei Corpi Parte di provvedimento in formato grafico
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