DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1953, n. 753
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2169; 31 ottobre 1929, n. 2481; 30 ottobre 1930, n. 1858; 27 ottobre 1932, n. 2082; 23 dicembre 1934, n. 2404; 1 ottobre 1936, n. 2020; 13 luglio 1939, n. 1168; 26 ottobre 1940, n. 2029 e 24 ottobre 1942, n. 1785; con regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58, con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e con decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 451; 31 ottobre 1950, n. 1293; 11 maggio 1951, n. 633 e 23 gennaio 1952, n. 66; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 47. - La denominazione dell'insegnamento fondamentale di "filosofia romanza" del corso di laurea in lettere e' rettificata in quella di "filologia romanza". Agli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti: 31) Etruscologia ed archeologia italica; 32) Ebraico e lingue semitiche comparate; 33) Archeologia cristiana; 34) Storia della musica. I capoversi primo e secondo dello stesso articolo dopo l'elenco degli insegnamenti complementari, sono sostituiti dai seguenti: "Lo studente deve seguire i corsi e superare gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto, nonche' in altri otto insegnamenti scelti fra i fondamentali del diverso indirizzo e fra quelli complementari. Almeno tre degli insegnamenti debbono essere seguiti per un biennio e comportano ciascuno due esami od un esame cumulativo a scelta del professore della materia; per un quarto e un quinto insegnamento eventualmente seguito come biennale lo studente puo' ridurre corrispondentemente di uno e di due gli altri insegnamenti che deve scegliere. Lo studente deve anche superare una prova scritta di traduzioni latina. Uno o due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente, ottenuta l'approvazione del preside, con una o due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facolta' dell'Ateneo. Lo studente deve, poi, richiedere tempestivamente l'approvazione del preside per ogni modificazione che intende apportare, nei limiti sopraindicati, al piano di studio pubblicato anno per anno dalla Facolta'; e qualora intenda cambiare l'indirizzo degli studi prescelto all'atto dell'iscrizione, deve farne tempestiva domanda alla Facolta'". Art. 51. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno i sei da lui scelti fra i complementari, previa approvazione del preside della Facolta'". L'art. 52, e' sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su argomento concordato almeno un anno prima con un professore degli insegnamenti filosofici. La tesi dattilografata deve essere depositata in segreteria in almeno tre copie identiche, un mese prima dell'inizio della sessione degli esami di laurea. All'esame di laurea lo studente puo' inoltre presentare, a sua richiesta e come titolo di merito, una o due tesine orali o scritte, su qualsiasi argomento o esperimento che sia stato oggetto di una sua esercitazione scolastica in qualunque anno di corso, quando abbia ottenuta per il suo lavoro l'approvazione del professore della rispettiva disciplina". L'art. 55, e' sostituito dal seguente: "Gli Istituti della Facolta' di lettere e filosofia sono: 1) Istituto di filologia classica; 2) Istituto di storia dell'arte e archeologia; 3) Istituto di storia medioevale e moderna; 4) Istituito di filosofia; 5) Istituto di glottologia; 6) Istituto di filologia moderna che comprende oltre la letteratura italiana anche la filologia romanza e le altre letterature moderne; 7) Istituto di psicologia. Ciascun Istituto ha locali, attrezzatura e biblioteca propri".
EINAUDI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 109. - PALLA
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