DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 783

Type DPR
Publication 1953-02-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059, col quale si modificano i termini in relazione alla data di inizio dell'anno scolastico;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528, concernente l'istituzione di scuole ed istituti di istruzione secondaria con insegnamento in lingua tedesca nella provincia di Bolzano;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica gia' in atto, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1950, per esigenze di servizio;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono istituiti: a) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo statale in Adria; b) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo statale, con insegnamento in lingua tedesca, in Bolzano; c) un Istituto tecnico industriale statale per edili in Como; d) un Istituto tecnico industriale statale per navalmeccanici in La Spezia; e) un Istituto tecnico industriale statale per edili in Siena; f) una Scuola tecnica commerciale statale, con insegnamento in lingua tedesca, in Bolzano; g) una Scuola tecnica commerciale statale, con insegnamento in lingua tedesca, in Merano; h) una Scuola tecnica commerciale statale in Villafranca Veronese; i) una Scuola tecnica industriale statale per meccanici, con insegnamento in lingua tedesca, in Bolzano. Nelle tabelle A (prospetti 1, 2, 3, 4), C (prospetti 1 e 2) annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati, per ciascuno degli istituti e scuole suddetti, i corsi completi, le specializzazioni e i posti di ruolo. Con successivo decreto saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari del nuovo indirizzo specializzato per "navalmeccanici" dell'Istituto tecnico industriale di La Spezia, sopra citato.

Art. 2

Sono istituiti: a) un terzo corso completo della sezione "geometri" presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri statale "P. Crescenzi" di Bologna; b) un secondo corso completo presso l'Istituto tecnico commerciale statale di Viareggio; c) un terzo corso completo presso la Scuola tecnica commerciale statale "F. Cesi" di Roma; d) la specializzazione per "fotografi" presso la Scuola tecnica industriale statale per arti grafiche "G. Vigliardi-Paravia" di Torino. I relativi posti di ruolo sono indicati nelle tabelle B (prospetti 1 e 2) e C (prospetto 3) annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. Con successivo decreto saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari della nuova specializzazione "fotografi" della Scuola tecnica industriale "G. Vigliardi-Paravia" di Torino sopra citata.

Art. 3

All'istituto tecnico industriale statale per navalmeccanici di La Spezia, istituito per effetto del precedente art. 1, e' annessa la Scuola tecnica industriale statale istituita nella stessa citta', con regio decreto 17 maggio 1938, n. 1020. Di conseguenza e' soppresso il posto di direttore di detta scuola previsto dalla tabella organica annessa al regio decreto 11 agosto 1939, n. 1763.

Art. 4

L'Istituto industriale specializzato per l'ottica di Milano, ordinato in conformita' delle disposizioni contenute nel regio decreto 11 luglio 1941, n. 965, e' trasformato in "Istituto tecnico industriale statale per l'ottica e la, meccanica fine", con ordinamento conforme a quello stabilito dalla legge 15 giugno 1931, n. 889. E' abrogato, di conseguenza, il regio decreto 11 luglio 1941, n. 965 predetto, fermo restando quanto e' stabilito nell'art. 9 del decreto stesso. L'Istituto industriale per l'orologeria e la meccanica fine di Roma, ordinato in conformita' delle disposizioni contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1217, e' trasformato in "Istituto tecnico industriale statale per l'orologeria e la meccacanica fine" con ordinamento conforme a quello stabilito dalla legge 15 giugno 1931, n. 889. E', di conseguenza, abrogato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 1217 predetto, fermo restando quanto e' disposto negli articoli 2 (2° e 3° comma,) e 3 del decreto stesso. Nella tabella D annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati, per ciascuno degli istituti suddetti, i corsi completi, le specializzazioni ed i posti di ruolo. Con successivo decreto saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari degli indirizzi specializzati per "l'ottica, l'orologeria e la meccanica fine".

Art. 5

Alle istituzioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 (lettere b), c) e d) e alle trasformazioni di cui all'art. 4, si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038. I contributi a carico dello Stato per le scuole di cui ai precedenti articoli 1, 2 (lettere b), c, d) e 4 sono stabiliti nella misura indicata nella tabella E annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 6

Le istituzioni, le annessioni e le trasformazioni previste nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1950.

EINAUDI SEGNI - SCELBA - PALLA

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 ottobre 1953

Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 78. - PALLA

Tabelle

TABELLA A Istituti e scuole di istruzione tecnica commerciale statali istituiti a decorrere dal 1 ottobre 1950 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Organici di Istituti tecnici commerciali e per geometri e di Scuole tecniche commerciali statali, modificati a decorrere dal 1 ottobre 1950 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C Istituzione di Istituti e Scuole di istruzione tecnica industriale statali a decorrere dal 1 ottobre 1950 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D Istituti di istruzione tecnica industriale stataoli riordinati a decorrere dal 1 ottobre 1950 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA E Prospetto dei contributi per il funzionamento delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica statali istituiti o trasformati, a decorrere dal 1 ottobre 1950 Parte di provvedimento in formato grafico

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