DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 817
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8 e 22 aprile 1932, n. 490, sull'ordinamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;
Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059, col quale si modificano i termini in relazione alla data di inizio dell'anno scolastico;
Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528, concernente l'istituzione di scuole e istituti di istruzione secondaria con insegnamento in lingua tedesca nella provincia di Bolzano;
Considerata la necessita' di provvedere, in rapporto alle esigenze locali, per l'anno scolastico 1950-51, alla istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale gia' in atto, con relativi organici, dal 1 ottobre 1950, per esigenze di servizio;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1950, sono istituite le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle A-1, A-2 e B, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 2
Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione ed arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio, nonche' gli stipendi al personale amministrativo e di servizio, faranno carico ai rispettivi Comuni, a norma dell'art. 91 lettera F) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.
Art. 3
A decorrere dal 1 ottobre 1950, sono soppresse le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale e i relativi posti di organico di cui alle tabelle C e D annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro verranno apportate agli organici complessivi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale statali, le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto.
EINAUDI SEGNI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 ottobre 1953
Atti del Governo, registro n. 79, foglio n. 77. - PALLA
Tabelle
TABELLA A-1 Istituzione di Scuole secondarie di avviamento professionale statali, a decorrere dal 1 ottobre 1950 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA A-2 Istituzione di Scuole secondarie di avviamento professionale statali, a decorrere dal 1 ottobre 1950 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Istituzione di corsi secondari di avviamento professionale statali, a decorrere dal 1 ottobre 1950 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C Soppressione di Scuole secondarie di avviamento professionale statali, a decorrere dal 1 ottobre 1950 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D Soppressione di corsi secondari di avviamento professionale a decorrere dal 1 ottobre 1950 Parte di provvedimento in formato grafico
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