DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1953, n. 832

Type DPR
Publication 1953-10-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che da' esecuzione al Trattato di pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo tra l'Italia e la Grecia per il regolamento definitivo delle questioni derivanti dalle clausole economiche del Trattato di pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, ancora in sospeso tra i due Paesi, concluso a Roma il 5 agosto 1953.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 5 agosto 1953, conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo suddetto.

EINAUDI PELLA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1953

Atti del Governo, registro n. 36, foglio n. 1 - CARLOMAGNO

Accord

Accord entre l'Italie et la Grece pour le reglement definitif des questions decoulant des clauses economiques du Traite' de paix entre les Puissances Alliees et l'Italie, demcurees en suspeus entre les deux Pays. Parte di provvedimento in formato grafico ANNEXE 2 LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE ITALO-GRECA composta dei signori: Avv. Antonio SORRENTINO, Rappresentante del Governo italiano, Dr. M. Iasson STAVROPOULOS, Rappresentante del Governo Greco, ha emanato la seguente decisione nella controversia tra IL GOVERNO GRECO, rappresentato dal suo Agente sig.A. COVAIOS e IL GOVERNO ITALIANO, rappresentato dal suo Agente, sig. Francesco AGRO', Vista la domanda presentata dall'Agente del Governo Greco in data 23 giugno 1953, avente per oggetto la interpretazione di taluni punti dell'art. 78 del Trattato di Pace di Parigi tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia; Viste le memorie presentate dagli Agenti dei due Governi; Visto l'art. 83 dell'anzidetto Trattato di Pace; Ritenuto che il Governo Greco ha chiesto alla Commissione di Conciliazione di pronunciarsi sul punto se alcune categorie di danni, che saranno piu' avanti specificate, siano comprese fra quelle che, ai sensi dell'art. 78 del Trattato di Pace, danno diritto ad indennita'; Che la domanda e' presentata esclusivamente allo scopo di facilitare la ripartizione fra gli interessati, ad opera degli organi che saranno all'uopo incaricati dal Governo Greco, dell'indennita' forfettaria stabilita fra i due Governi, restando bene inteso che la decisione che intervenga, qualunque essa sia, non potra' in alcun caso dar luogo alla revisione della clausola dell'Accordo per la quale la somma forfettaria e' stabilita a tre miliardi di lire; Considerato che i due Rappresentanti hanno raggiunto un accordo sui punti seguenti: 1. - L'art. 78 del Trattato di Pace si riferisce, nel suo complesso e nelle singole disposizioni, sia per quanto riguarda l'obbligo principale di restituzione sia per cio' che concerne l'obbligo sostitutivo del risarcimento, ai beni, diritti ed interessi dei cittadini delle Nazioni Unite in Italia, nella quale pur ampia espressione non possono ricomprendersi la salute, la integrita' fisica e la vita dei cittadini stessi. E' vero che anche la salute, la integrita' fisica e la vita degli individui vengono qualificate come "beni", ma cio' nel linguaggio comune; essi non rientrano certamente nel concetto giuridico di "cosa" quall'e' assunto dall'articolo 78. Ad eliminare ogni dubbio al riguardo valga la seguente considerazione: l'obbligo dei risarcimento del danno stabilito dal par. 4 a) (e quindi dal par. 4 d) - dell'art. 78, come risulta anche dal raffronto con il par. 1, e' stabilito in maniera sussidiaria in sostituzione dell'obbligo, facente carico al Governo italiano, della restituzione e della rimessa in ottimo stato; ora questi concetti non possono riferirsi se non a beni o diritti, vale a dire a cose nel senso tecnico e mai alla salute ed alla vita delle persone. Di conseguenza, la Commissione ritiene che nell'obbligo del risarcimento del danno, stabilito dall'art. 78 non rientrino i danni alla salute ed alla integrita' fisica delle persone. Per le medesime ragioni non sono risarcibili i danni morali, che non implicano la perdita di alcun bene, diritto ed interesse. 2. - Altro titolo di domanda concerne i danni subiti dalle persone di nazionalita' italiana deportate in Italia dai territori ceduti alla Grecia in base al Trattato di Pace (Dodecanneso). La Commissione e' concorde nel constatare in linea di principio: a) che le misure di polizia previste dall'ordinaria legislazione interna italiana ed adottate dall'Italia durante la guerra nei confronti dei suoi cittadini, non danno luogo all'attribuzione ai colpiti della qualificazione di cittadini delle Nazioni Unite ai sensi del par. 9 dell'art. 78; b) che tale qualificazione puo' derivare solo quando le misure siano state basate sulla legislazione di guerra e siano identiche a quelle adottate nei confronti dei cittadini allora nemici. E' quindi una questione di fatto, da valutarsi caso per caso, quella di accertare concretamente di qual genere sia stata la misura adottata e farne poi derivare le conseguenze a norma dei principi come sopra fissati. 3. - La Commissione ritiene altresi' che l'art. 78 non abbia posto a carico dell'Italia l'obbligo del risarcimento dei danni per lucro cessante. Ove la perdita del guadagno derivi da misure discriminatorie adottate dal Governo italiano, l'esclusione dell'indennizzo per il "manque a' gagner" e' stabilita espressamente dal par. 4 d). Un'esclusione espressa nel pur. 4 a) non era necessaria: quando si stabilisce che l'indennizzo debba corrispondere ai due terzi della somma necessaria per l'acquisto di un bene equivalente, e', senza possibilita' di dubbio, scolpito il concetto che il risarcimento concerne soltanto il danno emergente. Cio' senza dire che apparirebbe quanto mai illogico se la responsabilita' dell'Italia fosse stata stabilita in misura piu' grave quando il danno deriva da un fatto di guerra, cioe' da un fatto obbiettivo, e meno grave per i danni prodotti da misure discriminatorie adottate dal Governo italiano, nel qual caso e' pacifico non esista la responsabilita' per il mancato guadagno. 4. - Quanto sopra si e' detto a proposito della non risarcibilita' del mancato guadagno, vale ad escludere ogni indennizzo ex art. 78 per il caso di salari non pagati per effetto di misure restrittive della liberta' personale. 5. - Non sono nemmeno compresi nella previsione dell'art. 78 del Trattato di Pace i danni derivanti dalla svalutazione monetaria. A prescindere dal fatto che il Trattato stesso non abbandona il principio nominatistico della moneta, appare decisiva la seguente considerazione: la svalutazione monetaria non e' conseguente a specifici fatti di guerra, ma al fenomeno guerra considerato nel suo complesso. Ora l'art. 78 - ed il principio e' stato riconosciuto in altre decisioni internazionali (v. dec. sul caso PERTUSOLA della Commissione di conciliazione italo-francese, integrata dal Terzo Arbitro) - concerne i danni derivanti da azioni di guerra, cioe' quelli che nelle legislazioni interne sono considerati danni di guerra veri e propri, e non i danni derivanti dalla congiuntura economica conseguente alla guerra. 6. - Definito il risarcimento dei danni ex art. 78 come sopra si e' detto, non e' dubbio che esso non possa ricomprendere le spese di mantenimento dei deportati in Italia, in quanto nessuna parte dell'anzidetto articolo ne impone all'Italia - direttamente o indirettamente - il rimborso. Cio' esime dal considerare (cosi' in questo caso come nell'altro della perdita dei salari avanti esaminato) la questione pregiudiziale, se tali deportati abbiano titolo ad avvalersi dell'art. 78, secondo quanto si e' detto, sopra al n. 2. Considerato che peraltro la Commissione non si e' messa d'accordo sui punti seguenti: A) PERDITA DELLA CLIENTELA In tal caso, secondo l'Arbitro italiano, si e' fuori dell'ipotesi prevista dal par. 4 a), che, come si e' visto, contempla i danni materiali apportati alla cosa. Trattandosi di una obbligazione sostitutiva dell'obbligazione principale della rimessa in ottimo stato, non sembra concepibile che nel calcolo dell'indennizzo possa rientrare un elemento immateriale ed aleatorio, quale la clientela. Lo stesso ragionamento vale, secondo l'Arbitro italiano, anche per le responsabilita' stabilite dal par. 4-d) e cio' a parte altre considerazioni, perche' la perdita della clientela non puo' non rientrare nel concetto di mancato utile, espressamente escluso dall'indennizzo. L'Arbitro italiano tiene poi a mettere in rilievo le difficolta' pratiche di accertare in moltissimi casi il nesso di casualita' fra il fatto di guerra (art. 78, par. 4-a) o le misure discriminatorie (art. 78, par. 4-d) e la perdita della clientela; soprattutto quando si tratti di perdita parziale. La guerra, come fenomeno che ha inciso su tutti gli aspetti della vita economica, ha certamente turbato anche la fisionomia delle aziende commerciali, onda e' difficile dire in quali condizioni quella singola azienda si sarebbe trovata, se non ci fosse stato il fatto di guerra o le misure discriminatorie. Al contrario l'Arbitro Greco ritiene che la clientela costituisca uno dei principali elementi di una impresa e, per di piu', per alcune di esse, l'elemento esclusivo della loro attivita', essendo a questo titolo considerata come facente parte del capitale. Ora la diminuzione o la perdita della clientela incide necessariamente sui capitale e, per conseguenza, il danno che ne risulta rientra nella applicazione del par. 4 dell'art. 78 del Trattato. E' d'altra parte evidente che, trattandosi di un bene incorporale, la clientela e' incontestabilmente compresa nella definizione dei beni, quall'e' data dal par. 9, lett. e) del medesimo articolo. Avverte peraltro l'Arbitro Greco che l'assegnazione di un indennizzo per il titolo in esame e' subordinata alla constatazione da un lato che il danno e' esclusivamente dovuto a misure speciali prese durante la guerra nei riguardi dell'azienda e, d'altro lato, che queste misure hanno avuto per effetto la perdita o la diminuzione, in via permanente, del giro di affari dell'impresa. B) DANNI PER UTILIZZAZIONE DI NAVIGLIO. Ad avviso del Rappresentante del Governo Greco, l'utilizzazione, in qualsiasi modo, di naviglio requisito o sequestrato dalle Autorita' italiane, crea nel proprietario un credito contro il Governo italiano, derivato dallo stato di guerra, per la perdita che egli ne ha subito a seguito di una lesione ad un bene che si trovava in Italia. Di conseguenza il diritto ad una siffatta indennita', riferendosi esclusivamente alle somme dovute per la utilizzazione realmente effettuata durante uno spazio di tempo preciso e non avendo alcun rapporto, ne' con la perdita eventuale del naviglio ne' con il mancato guadagno, e' incontestabilmente basata sul par. 4 a) del Trattato. Ad avviso del Rappresentante del Governo italiano, una siffatta concezione e' inammissibile. Posto che si invoca un indennizzo per l'uso di naviglio, requisito o sequestrato non e' possibile alcun riferimento al par. 4-a) per due perentorie ragioni: a) perche' detta norma assume come evento causale solo fatti di guerra veri e propri e non misure adottate dal Governo italiano, quali sono quelle ipotizzate nella specie, regolate dal par. 4-d); b) perche' la norma stessa disciplina l'ipotesi della distruzione totale o parziale del bene, mentre qui si prescinde dalla distruzione. Il problema non puo' percio' essere esaminato che sotto il profilo del par. 4-d); ma l'indennizzo per l'uso del naviglio non puo' essere diretto che a compensare l'utile che il proprietario avrebbe potuto ricavare dal relativo esercizio, se non ne fosse stato privato. Siamo quindi nella ipotesi tipica di mancato utile escluso tassativamente dal par. 4-d) e, del resto, come la Commissione ha ritenuto, anche dal par. 4-a). C) DANNI SUBITI NELLE EX-COLONIE ITALIANE. Secondo l'Arbitro Greco i territori delle ex-Colonie italiane debbono, secondo l'esatto significato del par. 7 dell'art. 78, considerarsi come territori ceduti ed a questo titolo assimilati al territorio metropolitano italiano ai fini dell'applicazione delle disposizioni del detto articolo. Di conseguenza i reclami riferentisi a danni subiti sul territorio delle antiche Colonie italiane hanno lo stesso carattere di quelli concernenti danni subiti sul territorio metropolitano italiano, le disposizioni dell'art. 14 del Trattato non avendo alcuna influenza su detta questione. L'Arbitro italiano non condivide questa tesi, la quale non tiene conto che l'equiparazione, stabilita dal par. 7 dell'art. 78 ai fini dell'applicazione dell'articolo stesso, fra territori ceduti e territorio metropolitano italiano riguarda soltanto i territori ceduti in virtu' del Trattato stesso. Il par. 7 si apre appunto con questa esplicita affermazione: "En depit des transferts de territoires prevus par le present Traite', l'Italie demeurera responsable, etc.". Ora nessuna disposizione del Trattato prevede la cessione delle Colonie italiane; l'Italia ha dovuto rinunziare alla sovranita' su di esse (art. 23), ma il Trattato ha riservato ad atti futuri la loro sorte. In questa ipotesi non si puo' parlare di cessione, postulando necessariamente questo concetto l'esistenza di un soggetto, a cui viene trasferita la sovranita' italiana. Il par. 19 dell'Annesso XIV, escludendo che le disposizioni economiche e finanziarie dettate dal Trattato per i territori ceduti, trovino applicazione nei riguardi delle antiche colonie italiane e' - ad avviso dell'Arbitro italiano, la piu' sicura conferma dei concetti ora espressi. D) DANNI MATERIALI SUBITI IN ITALIA DA CITTADINI GRECI IVI DEPORTATI. Il punto che divide i due arbitri sulla detta questione concerne la data (10 giugno 1940) assunta dall'articolo 78, par. 1, come limite temporale delle responsabilita' italiane. Ad avviso del Rappresentante del Governo italiano, tutto l'art. 78 e' basato su un presupposto essenziale: ripristino della situazione economica dei cittadini delle Nazioni Unite in Italia, quale esisteva al momento della dichiarazione di guerra (par. 1), che sia stata compromessa da fatti espressamente preveduti come generatori di responsabilita' per l'Italia dai paragrafi successivi. I beni che siano stati - per qualunque motivo - portati in Italia durante il corso del conflitto non possono ricevere la medesima tutela. In ordine a detta questione, il Rappresentante del Governo Greco si richiama alla decisione arbitrale resa a Roma il 4 marzo 1952 sull'affare del panfilo "Gin and Angostura" (decisione peraltro adottata con il dissenso dell'Arbitro italiano), secondo la quale anche la perdita ed il danno di beni importati o acquistati su territorio italiano posteriormente al 10 giugno 1940 danno diritto alla indennita' ai sensi del par. 4-a) dell'art. 78. Constatato il loro dissenso sui quattro punti suesposti, i due Arbitri ritengono pero' che non ricorrano le condizioni perche' la procedura sia ulteriormente proseguita per la risoluzione del dissenso stesso. Come si e' avvertito, la presente decisione non puo' in alcun modo modificare la somma forfettaria concordata fra i due Governi per il risarcimento dei danni dovuti alla Grecia ed ai suoi cittadini. Di conseguenza, la ripartizione concreta di detta somma fra gli interessati rientra nella piu' assoluta discrezionalita' del Governo greco, o dell'Autorita' che esso deleghera' a tal fine. E' chiaro che le soluzioni che il Governo greco, o l'Autorita' che esso deleghera' a tal fine, dara' per la ripartizione della somma forfettaria fra i cittadini greci non possono costituire un precedente che possa essere opposto all'Italia sull'interpretazione dell'art. 78 del Trattato di Pace. P.Q.M. nelle premesse considerazioni e' la decisione della Commissione la quale e' definitiva e, sui punti decisi, obbligatoria per i due Governi. Fatta a Roma, il 31 luglio 1953, in due testi, italiano e francese che entrambi fanno egualmente fede. I. STAVROPOULOS A. SORRENTINO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA

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