DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1953, n. 834
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882, 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 20 ottobre 1949, n. 1178; 30 ottobre 1949, n. 1152; 11 giugno 1950, n. 622; 16 novembre 1950, n. 1313; 11 maggio 1951, n. 653; 27 ottobre 1951, n. 1813; 14 aprile 1952, n. 888; 16 agosto 1952, n. 2589 e 19 settembre 1952, n. 1697; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 36. - Nell'elenco degli Istituti della Facolta' di economia e commercio e' aggiunto quello di: "Istituto di storia economica". Art. 53. - L'Istituto di cui al numero 7) annesso alla Facolta' di lettere e filosofia e' trasformato nel modo seguente: 7) Storia greca; 8) Antichita' greche e romane; 9) Epigrafia greca. L'art. 93, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, e' sostituito dal seguente: "Lo studente non puo' essere ammesso a sostenere l'esame di mineralogia, senza aver prima superato l'esame di chimica generale ed inorganica, con elementi di organica; non puo' essere ammesso a sostenere l'esame di geologia, senza aver prima superato gli esami di petrografia e di paleotologia; non puo' essere ammesso a sostenere l'esame di petrografia, senza aver prima superato l'esame di mineralogia; non puo' essere ammesso a sostenere l'esame di chimica fisica, senza aver prima superato gli esami di istituzioni di matematiche e di chimica generale ed inorganica, con elementi di organica". Scuola di filologia moderna L'art. 212 e' sostituito dal seguente: "Il corso della scuola di filologia moderna ha la durata di due anni. Gli insegnamenti costitutivi della scuola sono i seguenti: 1) Letteratura italiana; 2) Storia della lingua italiana; 3) Filologia romanza; 4) Filologia germanica; 5) Filologia slava; 6) Lingua e letteratura francese; 7) Lingua e letteratura spagnola; 8) Lingua e letteratura portoghese; 9) Lingua e letteratura romena; 10) Lingua e letteratura inglese; 11) Lingua e letteratura tedesca; 12) Lingua e letteratura scandinava; 13) Lingua e letteratura russa; 14) Lingua e letteratura polacca; 15) Lingua e letteratura bulgara; 16) Lingua e letteratura neo-greca; 17) Lingua e letteratura albanese; 18) Lingua e letteratura ungherese; 19) Storia delle tradizioni popolari; 20) Storia della musica. Nella scuola potranno essere inoltre impartiti altri insegnamenti: 21) Storia della critica e della storiografia letteraria moderna; 22) Critica dei testi; 23) Filologia anglosassone". L'art. 213 e' sostituito dal seguente: "La scuola organizza, quando se ne presenta l'opportunita', esercitazioni (corsi) speciali di perfezionamento, ai quali si possono iscrivere i laureati in lettere. Essa rilascia diplomi di perfezionamento in ciascuna delle discipline indicate ai numeri 1-19 dell'articolo precedente. Per ottenere uno di tali diplomi gli iscritti devono: a) seguire i corsi e partecipare alle esercitazioni nelle discipline in cui intendono perfezionarsi e in due altre discipline, per la durata di due anni; b) dar prova, al termine di due anni, mediante uno speciale colloquio, della maturita' raggiunta nella disciplina prescelta e del profitto ottenuto nelle due discipline complementari; c) presentare e discutere davanti ad una Commissione di sette membri (secondo quanto e' previsto dall'art. 209) una dissertazione intorno ad un argomento appartenente alla disciplina prescelta. La scelta delle discipline complementari deve essere preventivamente approvata dal direttore della scuola; ed in ogni caso chiunque intenda perfezionarsi nella storia di una lingua e letteratura e' tenuto ad adottare come complementare la disciplina filologica a cui quella lingua e letteratura si ricollega, e chiunque intenda perfezionarsi in una disciplina filologica e' tenuto ad adottare come complementare la storia di una lingua e letteratura che si ricollega. Chi aspira ad un diploma di perfezionamento in una lingua e letteratura straniera dovra' nel colloquio dar prova di sapere correttamente parlare in quella lingua, e dovra' inoltre superare in quella stessa lingua un esame scritto consistente in una composizione e in un dettato". Nell'attuale art. 280, relativo alla scuola di perfezionamento in scienza della alimentazione, l'insegnamento di cui al n. 8 e' sostituito dal seguente: "Caratteristiche alimentari dei vari popoli della terra". Dopo l'art. 294, relativo alla scuola di perfezionamento in fisica nucleare, e' aggiunto il seguente nuovo articolo contenente disposizioni transitorie. Art. 295. - "A giudizio del Consiglio direttivo della scuola puo' essere consentita, a titolo eccezionale, una abbreviazione di corso non superiore ad un anno, limitatamente all'anno accademico 1953-54". L'art. 313, relativo alla scuola di perfezionamento in dermosifilopatia, e' sostituito dal seguente: "Il corso degli studi della scuola di perfezionamento in dermosifilopatia ha la durata di tre anni".
EINAUDI SEGNI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 16. - PALLA
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