DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1953, n. 844
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, numero 38; 28 febbraio 1953, n. 58 e 9 ottobre 1953, n. 731, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesse al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di modificare il regime doganale dell'olio di oliva;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Dalla entrata in vigore del presente decreto, il dazio previsto dalle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per l'olio di oliva (voce 139-i) e' portato al 20% del valore.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI PELLA - VANONI - GAVA - SALOMONE - MALVESTITI - BRESCIANI-TURRONI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 novembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 25. - PALLA
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