DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1953, n. 881

Type DPR
Publication 1953-12-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1149, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1949, n. 308;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1952, n. 12;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 27 febbraio 1952, n. 3444;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; Decreta:

Art. 1

Le tariffe attualmente vigenti per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato sono aumentate del venticinque per cento. E' fatta eccezione per i prezzi dei biglietti settimanali per impiegati, operai e braccianti di cui alla tariffa n. 23, per i quali l'aumento e' del quindici cento. Restano immutate le basi di prezzo delle zone di percorrenza da km. 801 in poi, relative alle tariffe per i viaggi di corsa semplice di cui al capo V delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato".

Art. 2

L'ammontare delle singole basi di tariffa quale risulta dall'applicazione dell'aumento di cui all'art. I e' arrotondato, quando necessario: a) al centesimo superiore per le basi delle tariffe nn.1,2, 3, 4, 5, 6, 7 e 51 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato"; b) ai dieci centesimi superiori per le basi delle tariffe n. 21 e 23 delle predette "Condizioni e tariffe".

Art. 3

I prezzi attualmente vigenti per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato sono aumentati del dieci per cento. Restano immutate le basi di tariffa relative alla zona oltre 1000 km. (zona XIII) delle classi da n. 1 a 12 e da n. 41 a 85, di cui al capo XII delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato".

Art. 4

L'aumento di cui all'art. 3 viene praticato sull'ammontare complessivo delle tasse, soprattasse, diritti accessori di ogni genere, gravanti su ogni spedizione, previsti dalle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato", dalle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose", dal "Regolamento per i trasporti militari delle cose" come pure sulle tasse o prezzi minimi e massimi di qualsiasi specie.

Art. 5

In deroga all'art. 3, l'aumento delle tasse di porto per i prodotti ortofrutticoli spediti a carro, previsti dalle Tariffe speciali provvisorie nn. 501, 502, 503 e 504, di cui al decreto del Ministro per i trasporti 27 febbraio 1952, n. 3444, e' temporaneamente limitato alla misura del cinque per cento. La tassa minima per tonnellata e per chilometro di cui alle tariffe nn. 503 e 504 e' modificata come segue: L. 3,60 per la Tariffa speciale provvisoria n. 503; L. 2,85 per la Tariffa speciale provvisoria n. 504.

Art. 6

Il Ministro per i trasporti provvedera', con le modalita' previste dall'art. 6, comma d) del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, a conglobare opportunamente gli aumenti di cui agli articoli 3, 4 e 5 nelle basi di tariffa e nei singoli prezzi comunque vigenti e ad apportare gli eventuali adeguamenti ai vari importi figuranti nelle tariffe. Per le basi delle classi di prezzo da n. 1 a n. 12 e da n. 41 a n. 85, di cui al capo XII delle predette "Condizioni e tariffe", l'arrotondamento dovra' essere effettuato, quando necessario, al centesimo superiore.

Art. 7

Restano immutate e applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il 10 dicembre 1953: tuttavia, le attenuazioni di prezzo risultanti dall'ultima parte dell'art. 1, per i viaggi di corsa semplice, e dall'art. 3, per le classi merci da n. 1 a 12 e da n. 41 a 85 entreranno in vigore il 1 febbraio 1954.

EINAUDI PELLA - MATTARELLA - GAVA - SALOMONE - MALVESTITI

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 dicembre 1953

Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 58. - PALLA

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