DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1953, n. 897
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Gli agenti non di ruolo ed in prova delle Ferrovie dello Stato che, in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale o, comunque, per cause di servizio, siano divenuti fisicamente inidonei al servizio inerente alla qualifica rivestita, possono essere adibiti, qualora lo richiedano, ad altre mansioni per le quali a giudizio dell'Amministrazione siano ritenuti idonei. La relativa domanda deve essere presentata dagli interessati nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ai medesimi dell'avvenuto riconoscimento dell'inabilita', da parte dei sanitari dell'Amministrazione; in merito alla domanda decide il direttore generale. La qualifica che detti agenti possono rivestire deve essere di grado pari o inferiore a quello raggiunto; la nuova qualifica non puo' comunque comportare uno sviluppo di carriera migliore di quello che gli agenti non di ruolo avrebbero avuto in caso di sistemazione a ruolo, e quelli in prova nella qualifica di provenienza. L'esonero definitivo di tali agenti, ove consegnano la nomina a stabile in una qualifica che comporti un elevamento dei limiti massimi di eta' per l'esonero rispetto alla qualifica precedente, ha luogo in base all'art. 83-a) del Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.
Art. 2
Il numero degli agenti di ruolo e non di ruolo inidonei al disimpegno delle mansioni della qualifica rivestita, trattenuti in servizio con l'assegnazione ad altre mansioni, non puo' superare nel complesso il 2% del personale delle Ferrovie dello Stato in servizio, e la sistemazione non puo' comunque aver luogo se non nei limiti della disponibilita' dei posti di pianta. La conservazione in servizio degli agenti fisicamente inidonei, ai sensi dell'art. 1, ha luogo nel seguente ordine preferenziale: 1° agenti stabili; 2° agenti in prova; 3° agenti non di ruolo.
Art. 3
Gli agenti in prova e quelli non di ruolo, fisicamente inidonei alle mansioni della propria qualifica per le cause menzionate nell'art. 1, che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino ancora in servizio, qualora aspirino ad essere mantenuti in impiego, devono presentare domanda all'Amministrazione entro sessanta giorni dalla data stessa.
EINAUDI PELLA - MATTARELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 62. - PALLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.