DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1953, n. 917
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58 e 20 novembre 1953, n. 844, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1953;
Visto il decreto Presidenziale 9 ottobre 1953, n. 731, che modifica, a non oltre il 31 luglio 1954, il regime daziario del bestiame e delle carni;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951; n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabiliti con le anzidette norme temporanee;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, stabilite col decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, ed in vigore alla data del presente decreto, sono prorogate a non oltre il 14 luglio 1954. Resta ferma, per i dazi del bestiame e delle carni, la scadenza a non oltre il 31 luglio 1954 stabilita col decreto Presidenziale 9 ottobre 1953, n. 731.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI PELLA - VANONI - GAVA - SALOMONE - MALVESTITI - BRESCIANI-TURRONI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 83. - PALLA
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