LEGGE 10 dicembre 1953, n. 932
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Alla parola "locali" nell'art. 18 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituita la parola "beni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 dicembre 1953 EINAUDI PELLA - GAVA Visto, il Guardasigilli: AZARA
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