LEGGE 10 dicembre 1953, n. 932

Type Legge
Publication 1953-12-10
Ultimo aggiornamento 1954-01-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Alla parola "locali" nell'art. 18 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituita la parola "beni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 dicembre 1953 EINAUDI PELLA - GAVA Visto, il Guardasigilli: AZARA

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