LEGGE 27 dicembre 1953, n. 945
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la corresponsione agli ufficiali, al sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli agenti di custodia, degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, dal 7 settembre 1945 al 31 marzo 1949, previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105, salvo il recupero degli assegni o quote di assegni non spettanti al personale provvisto di razione viveri in natura o in contanti a norma delle vigenti disposizioni nel predetto periodo.
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