DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1953, n. 950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, che prevede la facolta' di far cadere il riposo di 24 ore consecutive in giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attivita';
Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1935;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Decreta:
Articolo unico
Alla tabella III, annessa al decreto Ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, e' aggiunta la seguente voce n. 44:
Numero d'ordine
Natura dell'industria esercitata
Operazioni per le quali e concessa la deroga
EINAUDI PELLA - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1953
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 93. - PALLA
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