DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1953, n. 950

Type DPR
Publication 1953-10-20
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, che prevede la facolta' di far cadere il riposo di 24 ore consecutive in giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attivita';

Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1935;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Decreta:

Articolo unico

Alla tabella III, annessa al decreto Ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, e' aggiunta la seguente voce n. 44:

Numero d'ordine Natura dell'industria esercitata Operazioni per le quali e concessa la deroga

EINAUDI PELLA - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1953

Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 93. - PALLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.