LEGGE 27 dicembre 1953, n. 964

Type Legge
Publication 1953-12-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il limite di somma previsto in lire cinquemila dall'art. 1784, comma primo, del Codice civile è elevato a lire duecentomila. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 dicembre 1953 EINAUDI PELLA - AZARA Visto, il Guardasigilli: AZARA

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