DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1953, n. 984

Type DPR
Publication 1953-11-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 13 novembre 1928, n. 2737, con il quale i comuni di Castelspina e di Sezzadio, in provincia di Alessandria, vennero riuniti in un unico Comune, con denominazione e capoluogo Sezzadio;

Vista l'istanza in data 15 agosto 1947, intesa ad ottenere la ricostituzione del comune di Castelspina;

Ritenuto che l'istanza e' sottoscritta dalla maggioranza qualificata dei contribuenti di cui all'art. 33 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Viste le deliberazioni 2 dicembre 1945, n. 95, della Giunta, municipale di Sezzadio ed 11 febbraio 1946, n. 35, della Deputazione provinciale di Alessandria, esprimenti il rispettivo parere in ordine alla ricostituzione in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno; Decreta:

Art. 1

E' ricostituito il comune di Castelspina, in provincia di Alessandria, con la circoscrizione territoriale preesistente alla soppressione.

Art. 2

Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Sezzadio ed il ricostituito comune di Castelspina, nonche' alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Sezzadio. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1931, n. 383, della legge comunale e provinciale. Al personale in servizio presso il comune di Sezzadio, che sara' inquadrato nei nuovi organici, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

EINAUDI FANFANI

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1953

Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 93. - PALLA

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