DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1953, n. 989

Type DPR
Publication 1953-10-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione, Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa; Decreta:

Art. 1

Nell'esercizio finanziario 1953-54 possono essere richiamati alle armi per istruzione aliquote di militari di truppa in congedo illimitato delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'Esercito, appartenenti a distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo, delle classi di leva 1928, 1929 e 1930.

Art. 2

Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma il numero dei militari di truppa da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3

I militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sara' indicato anche il giorno di presentazione.

EINAUDI TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 gennaio 1954

Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 28. - PALLA

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