DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1953, n. 990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;
Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive sue modificazioni;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nel corrente anno finanziario 1953-1954 possono essere richiamati alle armi per istruzione n. 1200 militari di truppa in congedo illimitato dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, categoria governo, appartenenti alle classi 1929 e 1930, nonche' dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti appartenenti a qualsiasi classe di leva, purche' soggetti ancora ad obblighi militari.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun comando di Zona aerea territoriale e di aeronautica il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministero della difesa.
Art. 3
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sara' indicato il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.
EINAUDI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 24. - PALLA
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