DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1953, n. 990

Type DPR
Publication 1953-10-22
Ultimo aggiornamento 1954-01-15
State In force
Source Normattiva
articles 3
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;

Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive sue modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta:

Art. 1

Nel corrente anno finanziario 1953-1954 possono essere richiamati alle armi per istruzione n. 1200 militari di truppa in congedo illimitato dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, categoria governo, appartenenti alle classi 1929 e 1930, nonche' dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti appartenenti a qualsiasi classe di leva, purche' soggetti ancora ad obblighi militari.

Art. 2

Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun comando di Zona aerea territoriale e di aeronautica il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministero della difesa.

Art. 3

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sara' indicato il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.

EINAUDI TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 gennaio 1954

Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 24. - PALLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)