DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905 e 28 maggio 1942, n. 463, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774, e con decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, n. 1335 e 27 ottobre 1951, n. 1827;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 21. - Agli istituti della Facolta' di lettere e filosofia sono aggiunti un Istituto per le lingue e letterature straniere e i seguenti gabinetti: storia dell'arte, archeologia, geografia, paleografia e diplomatica.
Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di: "29) Letteratura cristiana antica".
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia e' aggiunto quello di: "11) Storia del cristianesimo".
Art. 40. - Nell'elenco degli istituti della Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: "21) Chimica biologica".
Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali e' aggiunto quello di: "17) Geochimica".
L'art. 95 (gia' 83) relativo alla scuola di specializzazione in igiene generale e speciale e' sostituito dal seguente:
"Al diploma di specialista in igiene possono aspirare i laureati in medicina e chirurgia; al diploma di specialista in igiene veterinaria, i laureati in medicina, veterinaria; al diploma di specialista in chimica applicata all'igiene, i laureati in chimica e i laureati in farmacia".
Dopo l'art. 98 (gia' 86) sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in clinica oculistica.
Scuola di specializzazione in clinica oculistica.
Art. 99. - E' istituita presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina, una scuola di specializzazione in clinica oculistica.
Tale scuola e' retta secondo le norme generali relative alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina.
Art. 100. - Titolo necessario per l'ammissione alla scuola di specializzazione in clinica oculistica e' la laurea in medicina e chirurgia.
Art. 101. - La scuola ha la durata di tre anni.
Le materie d'insegnamento sono:
1° anno:
1) Anatomia e fisiologia dell'occhio;
2) Semeiotica oculare;
3) Principi di ottica fisiologica;
4) Microbiologia.
2° anno:
1) Semeiotica e clinica delle palpebre, congiuntive, vie lacrimali;
2) Malattie dell'orbita, dell'apparato muscolare, della cornea, dei liquidi endoculari, del cristallino.
3° anno:
1) Clinica delle malattie della retina e del nervo ottico;
2) Neurologia oculare, rapporto fra occhio e medicina interna;
3) Chirurgia oculare;
4) Terapia medicamentosa.
Art. 102. - Per ottenere l'ammissione al secondo anno gli specializzandi dovranno aver sostenuto e superato gli esami sulle materie prescritte per il 1° corso e, cosi' pure per il passaggio dal secondo al terzo anno, dovranno aver superato gli esami del secondo.
Art. 103. - I corsi d'insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Universita'; per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, l'attivita' della scuola si estendera' all'intero anno solare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 luglio 1953
EINAUDI
BETTIOL
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 35. - PALLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905 e 28 maggio 1942, n. 463, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774, e con decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, n. 1335 e 27 ottobre 1951, n. 1827; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 21. - Agli istituti della Facolta' di lettere e filosofia sono aggiunti un Istituto per le lingue e letterature straniere e i seguenti gabinetti: storia dell'arte, archeologia, geografia, paleografia e diplomatica. Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di: "29) Letteratura cristiana antica". Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia e' aggiunto quello di: "11) Storia del cristianesimo". Art. 40. - Nell'elenco degli istituti della Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: "21) Chimica biologica". Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali e' aggiunto quello di: "17) Geochimica". L'art. 95 (gia' 83) relativo alla scuola di specializzazione in igiene generale e speciale e' sostituito dal seguente: "Al diploma di specialista in igiene possono aspirare i laureati in medicina e chirurgia; al diploma di specialista in igiene veterinaria, i laureati in medicina, veterinaria; al diploma di specialista in chimica applicata all'igiene, i laureati in chimica e i laureati in farmacia". Dopo l'art. 98 (gia' 86) sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in clinica oculistica. Scuola di specializzazione in clinica oculistica. Art. 99. - E' istituita presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina, una scuola di specializzazione in clinica oculistica. Tale scuola e' retta secondo le norme generali relative alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina. Art. 100. - Titolo necessario per l'ammissione alla scuola di specializzazione in clinica oculistica e' la laurea in medicina e chirurgia. Art. 101. - La scuola ha la durata di tre anni. Le materie d'insegnamento sono: 1° anno: 1) Anatomia e fisiologia dell'occhio; 2) Semeiotica oculare; 3) Principi di ottica fisiologica; 4) Microbiologia. 2° anno: 1) Semeiotica e clinica delle palpebre, congiuntive, vie lacrimali; 2) Malattie dell'orbita, dell'apparato muscolare, della cornea, dei liquidi endoculari, del cristallino. 3° anno: 1) Clinica delle malattie della retina e del nervo ottico; 2) Neurologia oculare, rapporto fra occhio e medicina interna; 3) Chirurgia oculare; 4) Terapia medicamentosa. Art. 102. - Per ottenere l'ammissione al secondo anno gli specializzandi dovranno aver sostenuto e superato gli esami sulle materie prescritte per il 1° corso e, cosi' pure per il passaggio dal secondo al terzo anno, dovranno aver superato gli esami del secondo. Art. 103. - I corsi d'insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Universita'; per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, l'attivita' della scuola si estendera' all'intero anno solare.
EINAUDI BETTIOL
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 35. - PALLA
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