DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 999

Type DPR
Publication 1953-07-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905 e 28 maggio 1942, n. 463, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774, e con decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, n. 1335 e 27 ottobre 1951, n. 1827;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. - Agli istituti della Facolta' di lettere e filosofia sono aggiunti un Istituto per le lingue e letterature straniere e i seguenti gabinetti: storia dell'arte, archeologia, geografia, paleografia e diplomatica.

Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di: "29) Letteratura cristiana antica".

Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia e' aggiunto quello di: "11) Storia del cristianesimo".

Art. 40. - Nell'elenco degli istituti della Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: "21) Chimica biologica".

Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali e' aggiunto quello di: "17) Geochimica".

L'art. 95 (gia' 83) relativo alla scuola di specializzazione in igiene generale e speciale e' sostituito dal seguente:

"Al diploma di specialista in igiene possono aspirare i laureati in medicina e chirurgia; al diploma di specialista in igiene veterinaria, i laureati in medicina, veterinaria; al diploma di specialista in chimica applicata all'igiene, i laureati in chimica e i laureati in farmacia".

Dopo l'art. 98 (gia' 86) sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in clinica oculistica.

Scuola di specializzazione in clinica oculistica.

Art. 99. - E' istituita presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina, una scuola di specializzazione in clinica oculistica.

Tale scuola e' retta secondo le norme generali relative alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina.

Art. 100. - Titolo necessario per l'ammissione alla scuola di specializzazione in clinica oculistica e' la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 101. - La scuola ha la durata di tre anni.

Le materie d'insegnamento sono:

1° anno:

1) Anatomia e fisiologia dell'occhio;

2) Semeiotica oculare;

3) Principi di ottica fisiologica;

4) Microbiologia.

2° anno:

1) Semeiotica e clinica delle palpebre, congiuntive, vie lacrimali;

2) Malattie dell'orbita, dell'apparato muscolare, della cornea, dei liquidi endoculari, del cristallino.

3° anno:

1) Clinica delle malattie della retina e del nervo ottico;

2) Neurologia oculare, rapporto fra occhio e medicina interna;

3) Chirurgia oculare;

4) Terapia medicamentosa.

Art. 102. - Per ottenere l'ammissione al secondo anno gli specializzandi dovranno aver sostenuto e superato gli esami sulle materie prescritte per il 1° corso e, cosi' pure per il passaggio dal secondo al terzo anno, dovranno aver superato gli esami del secondo.

Art. 103. - I corsi d'insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Universita'; per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, l'attivita' della scuola si estendera' all'intero anno solare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 luglio 1953

EINAUDI

BETTIOL

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 35. - PALLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905 e 28 maggio 1942, n. 463, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774, e con decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, n. 1335 e 27 ottobre 1951, n. 1827; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 21. - Agli istituti della Facolta' di lettere e filosofia sono aggiunti un Istituto per le lingue e letterature straniere e i seguenti gabinetti: storia dell'arte, archeologia, geografia, paleografia e diplomatica. Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di: "29) Letteratura cristiana antica". Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia e' aggiunto quello di: "11) Storia del cristianesimo". Art. 40. - Nell'elenco degli istituti della Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: "21) Chimica biologica". Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali e' aggiunto quello di: "17) Geochimica". L'art. 95 (gia' 83) relativo alla scuola di specializzazione in igiene generale e speciale e' sostituito dal seguente: "Al diploma di specialista in igiene possono aspirare i laureati in medicina e chirurgia; al diploma di specialista in igiene veterinaria, i laureati in medicina, veterinaria; al diploma di specialista in chimica applicata all'igiene, i laureati in chimica e i laureati in farmacia". Dopo l'art. 98 (gia' 86) sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in clinica oculistica. Scuola di specializzazione in clinica oculistica. Art. 99. - E' istituita presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina, una scuola di specializzazione in clinica oculistica. Tale scuola e' retta secondo le norme generali relative alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina. Art. 100. - Titolo necessario per l'ammissione alla scuola di specializzazione in clinica oculistica e' la laurea in medicina e chirurgia. Art. 101. - La scuola ha la durata di tre anni. Le materie d'insegnamento sono: 1° anno: 1) Anatomia e fisiologia dell'occhio; 2) Semeiotica oculare; 3) Principi di ottica fisiologica; 4) Microbiologia. 2° anno: 1) Semeiotica e clinica delle palpebre, congiuntive, vie lacrimali; 2) Malattie dell'orbita, dell'apparato muscolare, della cornea, dei liquidi endoculari, del cristallino. 3° anno: 1) Clinica delle malattie della retina e del nervo ottico; 2) Neurologia oculare, rapporto fra occhio e medicina interna; 3) Chirurgia oculare; 4) Terapia medicamentosa. Art. 102. - Per ottenere l'ammissione al secondo anno gli specializzandi dovranno aver sostenuto e superato gli esami sulle materie prescritte per il 1° corso e, cosi' pure per il passaggio dal secondo al terzo anno, dovranno aver superato gli esami del secondo. Art. 103. - I corsi d'insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Universita'; per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, l'attivita' della scuola si estendera' all'intero anno solare.

EINAUDI BETTIOL

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1954

Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 35. - PALLA

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