DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. 1005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il proprio decreto in data 30 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio stesso anno, col quale venne approvato il nuovo testo unico dello statuto dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;
Viste le modificazioni apportate dal congresso nazionale dell'Associazione, tenutosi a Milano nei giorni dal 25 al 28 ottobre 1952 e quelle successivamente deliberate dal Comitato centrale nelle sedute del 29-30 aprile 1953;
Visto il parere del Consiglio di Stato in data 17 marzo 1953 allegato in copia, le cui considerazioni s'intendono integralmente qui trascritte specie per quanto ha tratto alla opportunita' di contenere nel prossimo congresso il numero dei componenti gli organi collegiali centrali;
Visto il regio decreto 19 aprile 1923, n. 850;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Sono approvate le seguenti modifiche al testo unico dello statuto vigente dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra:
Art. 1
L'Associazione e' estranea ed indipendente da qualsiasi partito ed azione di parte politica. Il simbolo dell'Associazione e' costituito dalla bandiera nazionale, con nastro azzurro, portante nel bianco lo stemma associativo. Ne saranno forniti il Comitato centrale, le Sezioni, le Sottosezioni ed i Fiduciariati aventi non meno di venticinque soci. Art. 14, comma quarto. - Le Sezioni dovranno inviare al congresso un solo delegato se abbiano fino a tremila soci, e un delegato in piu' per ogni tremila o frazione di tremila superiore a millecinquecento. Art. 14, comma ottavo. - Le Sezioni trasmettono al presidente dell'Associazione, almeno trenta giorni prima della data in cui e' convocato il congresso, copia autentica dell'elenco dei soci regolarmente iscritti ed in regola col pagamento della quota di tesseramento e copia del verbale di nomina dei delegati. Art. 21, comma primo. - Il Comitato centrale si compone dei delegati regionali, del presidente pro-tempore della Sezione di Roma e di altri trentadue rappresentanti eletti dal congresso. Art. 32. - La Commissione esecutiva e' l'organo delegato dal Comitato centrale ed e' composta dal presidente dell'Associazione che la presiede, dai vice presidenti e da sette altri membri nominati nel proprio seno dal Comitato stesso nella sua prima, riunione a scrutinio segreto. Il Comitato centrale puo' in ogni tempo, con deliberazione presa con l'intervento di almeno due terzi dei membri in carica e con una maggiorazione che rappresenti per lo meno la meta' piu' uno dei membri stessi, rinnovare la nomina sia della Commissione esecutiva, sia soltanto del presidente e del vice presidenti. Solo i membri eletti collegialmente dal congresso possono essere eletti a componenti la Commissione esecutiva. I delegati regionali possono essere assunti alle cariche di presidente e di vice presidente dell'Associazione, ma in tal caso cessano dalla carica di delegato regionale e si provvede alla loro sostituzione a termini dell'art. 57. I membri della Commissione esecutiva non possono ricoprire cariche politiche d' importanza nazionale e non possono far parte di assemblee legislative a carattere nazionale, e in caso di candidatura dovranno preventivamente dimettersi dalla carica associativa di membri della Commissione esecutiva. I membri della Commissione esecutiva non possono in pari tempo far parte di Consigli direttivi sezionali ne' rivestire la carica di sindaco. Alle sedute della Commissione esecutiva assiste il presidente del Collegio centrale dei sindaci o un componente del Collegio da lui delegato. Art. 44. - Il Collegio centrale dei sindaci e' composto di sette membri effettivi e due supplenti, nominati dal congresso. Il Collegio centrale dei sindaci nomina il presidente fra i propri membri effettivi. Non e' compatibile la carica di membro del Collegio centrale dei sindaci con quella di presidente o di membro del Consiglio direttivo di sezione. Art. 63. - La Sezione costituisce di regola, nella propria circoscrizione, Sottosezioni o Fiduciariati, previa, per la costituzione delle Sottosezioni deliberazione favorevole di apposita assemblea degli aderenti. L'atto costitutivo della Sottosezione, da deliberarsi dal Consiglio direttivo della sezione, verra' trasmesso per il tramite e col parere del delegato regionale alla Commissione esecutiva per essere da questa ratificato a norma dell'art. 33, lettera a). Art. 64. - La quota annua di tesseramento e', in modo uniforme per tutte le Sezioni, fissata per ciascun anno dalla Commissione esecutiva. Il venti per cento di tale quota e' devoluto al Comitato centrale. L'assemblea dei soci della Sezione, qualora ricorrano particolari circostanze, potra' eccezionalmente istituire una quota supplementare di tesseramento, riservata a finalita' assistenziali. Art. 65. - L'assemblea, dei soci e' convocata in via ordinaria ogni anno entro il primo semestre. Il presidente della Sezione la convoca dandone avviso personale a tutti i soci, esclusi quelli delle. Sottosezioni e dei Fiduciariati che in regolare assemblea, secondo quanto disposto dall'art. 76, si siano fatti gia' rappresentare all'assemblea della Sezione da altri soci mediante delega scritta. In tal caso, l'avviso verra' dato personalmente ai predetti delegati. L'avviso di convocazione. sara' dato almeno quindici giorni prima dalla data stabilita per l'assemblea, comunicando contemporaneamente l'ordine del giorno dei lavori. Possono partecipare all'assemblea tutti i soci iscritti prima della data dell'avviso di convocazione che abbiano pagato la quota annuale di tesseramento. Della convocazione dell'assemblea dovra' essere dato contemporaneo avviso al delegato regionale e alla Commissione esecutiva. Art. 76. - I soci delle Sottosezioni e dei Fiduciariati possono farsi rappresentare alle assemblee della Sezione da altri soci muniti di delega a termini dell'articolo 71. Nessun delegato puo' avere piu' di trenta deleghe raccolte in regolare assemblea convocata dal rispettivo fiduciario o presidente della Sottosezione e che deve essere presieduta dal presidente della Sezione o da un membro del Consiglio direttivo all'uopo delegato. Le deleghe possono essere conferite solo a soci della Sottosezione o del Fiduciariato. Art. 103. - Le Sezioni nomineranno, di regola, nei Comuni della propria circoscrizione ed in quelli di circoscrizione delle proprie Sottosezioni, dei fiduciari i quali hanno il compito di mantenere il contatto con i soci e con le Sezioni e Sottosezioni. I fiduciari attuano i fini associativi nel campo dell'assistenza, rendendosi interpreti dei bisogni dei soci e trasmettendo a questi le istruzioni ed i provvedimenti della Sezione o della Sottosezione.
EINAUDI PELLA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 32. - PALLA
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