DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1953, n. 1047
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;
Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, e successive modificazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nell'anno finanziario 1953-54 possono essere richiamati alle armi per istruzione aliquote di militari di truppa in congedo illimitato delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'Esercito, appartenenti a distretti militari dipendenti dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova e Bolzano della classe di leva 1927.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira' per ciascun Comando militare territoriale e per ciascuna Arma il numero dei militari di truppa da richiamare. Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sara' indicato anche il giorno di presentazione.
EINAUDI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 59. - PALLA
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