DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1953, n. 1064
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Art. 1
Le disposizioni contenute negli articoli 9, lettera f), 9, ultimo comma, n. 1, 10, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 e 55 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti: Art. 9, lettera f): "se per due successive campagne abbiano consegnato tabacco che per qualita' intrinseche o per lavorazione, cura o conservazione risulti non idoneo, a giudizio dell'Amministrazione, alle lavorazioni del Monopolio;". Art. 9, ultimo comma, n. 1: "i terreni che, a giudizio dell'Amministrazione, non offrano condizioni ecologiche e pedologiche adatte a conseguire una buona produzione di tabacchi o che, per accesso difficile, non permettano la necessaria vigilanza;". Art. 10: "L'Amministrazione dei monopoli ha facolta', dietro domanda dell'interessato, di deliberare nei casi di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), ed i) del precedente articolo, come pure negli altri casi di esclusione contemplati dal presente regolamento, la riammissione alla concessione o di determinare la durata della esclusione, a meno che - quando trattisi di concessione speciale - non abbia nel frattempo avuto termine la concessione stessa, nel qual caso e' in facolta' dell'Amministrazione di rinnovarla. Le domande di riammissione debbono pervenire alla Amministrazione non piu' tardi del 31 ottobre di ciascun anno, per le coltivazioni da effettuarsi nell'anno successivo. In ogni caso, la riammissione non esonera l'interessato dall'adempimento di tutte le norme e prescrizioni all'uopo sancite dal presente regolamento". Art. 42: "La coltivazione dei tabacchi per l'approvvigionamento delle Manifatture dello Stato eseguita per mezzo delle concessioni di manifesto e' regolata dalle disposizioni del presente capitolo. Con decreti del Ministro per le finanze vengono stabiliti in ogni triennio - e salve le modificazioni che occorresse di apportarvi anno per anno - il contingente di superficie da coltivarsi con la predetta forma di concessione nei territori assegnati alle agenzie di coltivazione, la misura della tassa di vigilanza di cui all'art. 45, la misura del compenso dovuto ai delegati dei coltivatori nelle Commissioni di perizia a termini dell'art. 62, nonche' i prezzi, per varieta' e per classi, da praticarsi per l'acquisto dei tabacchi allo stato sciolto, provenienti dalle concessioni medesime. In relazione ai provvedimenti come sopra disposti, l'Amministrazione pubblichera' entro il mese di settembre dell'ultimo anno del triennio, i manifesti contenenti per ogni agenzia di coltivazione le seguenti indicazioni: a) il contingente di superficie o di piante di tabacco, che per varieta' e, ove occorra, distintamente per Provincia, Comune o localita', potra' essere assegnato alle domande di concessione ammesse a termine dell'art. 50; b) i termini per la presentazione delle domande annuali, nonche' quelli per il trapiantamento e la raccolta e consegna dei tabacchi nei magazzini di agenzia; c) la superficie o il numero delle piante costituenti il limite minimo ammesso per ciascuna concessione, nonche' la superficie o il numero delle piante costituenti il limite minimo per ciascuna coltivazione, sempreche' cio' si renda necessario; d) le distanze tra pianta e pianta; e) il numero delle foglie delle quali si deve comporre ciascun fascicolo o ciascuna filza, per il riscontro del carico; f) i magazzini di ricevimento; g) la misura della tassa di vigilanza; h) la quota da pagarsi dai concessionari al proprio delegato nelle Commissioni di perizia; i) gli obblighi ed i patti che siano richiesti da speciali circostanze; l) le classi nelle quali devono essere ripartiti i prodotti e le caratteristiche di questi, per ciascuna classe; m) i prezzi unitari per varieta' e per classe, nonche' quelli per i frammenti di foglie; n) le norme speciali di coltura, di cura e di allestimento ritenute piu' adatte per ottenere prodotti confacenti agli usi delle Manifatture e quelle relative alla produzione del seme". Art. 45: "La tassa di vigilanza prevista dall'art. 42 viene applicata per ogni ara di terreno autorizzata con la licenza. Se la superficie coltivata risulta superiore a quella autorizzata, la tassa di vigilanza si applica sulla superficie coltivata, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 111, lettera h) e 9, secondo comma, lettera i), capoverso aggiunto con regio decreto 21 novembre 1932, n. 1571. Nei casi di forza maggiore, da riconoscersi dalla Direzione generale, nei quali la coltivazione non abbia potuto aver luogo in tutto o in parte, la tassa e' applicata in base alla superficie effettivamente coltivata, anziche' su quella autorizzata". Art. 46: "La licenza di concessione, che comprende il solo periodo colturale ed ha la durata di una campagna, e' accordata esclusivamente ai proprietari od ai possessori a titolo di dominio utile, di usufrutto, di anticresi o di locazione del terreno da coltivare, purche' questa ultima non scada prima del termine stabilito per la raccolta e risulti da atto debitamente registrato, e salvo i casi di simulazione previsti dall'art. 49. Il terreno da coltivare non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite dall'art. 9, ultimo comma, n. 1. La licenza puo' anche essere accordata collettivamente a piu' persone, ciascuna delle quali si trovi in una delle condizioni di possesso dei terreni dichiarati, risulti sia stata scelta quale capo dalla famiglia che conduce direttamente la coltivazione, ed assuma, solidariamente con tutte le altre, con espressa dichiarazione fatta nella domanda di concessione, gli obblighi e le responsabilita' inerenti alla coltivazione. I concessionari di licenze collettive sono per regola esonerati dal prestare la garanzia". Art. 47: "La domanda di concessione di manifesto deve essere fatta su moduli a stampa dell'Amministrazione, da richiedersi all'agenzia o agli uffici a cio' incaricati ed ai quali deve essere presentata entro i termini di tempo stabiliti dal manifesto. Essa deve essere sottoscritta dal dichiarante, che vi inserira' le notizie richiestevi a termine dell'art. 12, nonche' quelle relative alla superficie o al numero delle piante che, fra le varieta' ammesse, egli intenda di coltivare, osservati i limiti minimi eventualmente previsti dal manifesto, a norma dell'art. 42, lettera c). Se la domanda designa piu' coltivazioni, queste possono essere richieste in uno o piu' Comuni tra quelli autorizzati. Il coltivatore designato per ogni coltivazione deve essere il capo scelto dalla famiglia che conduce il fondo". Art. 48: "Gli uffici di cui all'articolo precedente rilasciano ricevuta delle domande raccolte, e, quando ne sia il caso, l'agenzia, su conformi istruzioni della Direzione compartimentale, puo' assegnare un congruo termine per regolarizzarle o completarle". Art. 49: "Scaduto il termine stabilito dal manifesto per la presentazione delle domande di concessione, la Direzione compartimentale procede ad una prima discriminazione delle domande stesse, ordinando la restituzione agli interessati di quelle che, in base ai verbali in atti, non possono essere accolte per esclusione pronunciata a termini dell'art. 9. Sulla base delle domande accolte, la Direzione stessa dispone le opportune verifiche ai terreni ed ai locali designati, per accertarne le condizioni e l'idoneita' in conformita' delle disposizioni del presente regolamento e per controllare l'esattezza delle altre indicazioni contenatevi. Nei casi di contestazione sull'applicazione dell'art. 9, ultimi due commi, il richiedente puo' domandare una controverifica, che si esegue da un funzionario tecnico delegatovi dal direttore del Compartimento, restando a carico del richiedente stesso la relativa spesa, se risultino insussistenti le ragioni del reclamo. Nei casi di fondati sospetti di fittizie suddivisioni delle unita' colturali, la Direzione compartimentale, d'ufficio o su ricorso di altri interessati, limita la concessione alle sole unita' colturali bene individuate ed affidate rispettivamente a coltivatori aventi distinti e ben definiti interessi. Quando la constatazione della simulata suddivisione risultante dalla domanda di concessione venga fatta dopo il rilascio della licenza, la Direzione notifichera' apposita diffida all'interessato, agli effetti della esclusione di cui all'art. 9, secondo comma, lettera i)". Art. 50: "La Direzione compartimentale, eliminate ulteriormente e respinte agli interessati le domande non accolte durante la esecuzione delle verifiche o per altri motivi di esclusione accertati nel frattempo a termine dell'articolo 9, procede all'assegnazione delle superfici o delle piante per ciascuna concessione richiesta con le domande ammesse. L'assegnazione di cui al comma precedente verra' eseguita con i criteri che saranno di volta in volta scelti dall'Amministrazione, in modo da assicurare il migliore esito della produzione dei tabacchi". Art. 52: "Contro i provvedimenti emessi dalla Direzione compartimentale in ordine al precedente articolo, qualsiasi richiedente - entro gli otto giorni successivi al periodo di pubblicazione delle note - puo' ricorrere al Ministro per le finanze, che decide con provvedimento definitivo". Art. 55: "Compiuta l'assegnazione della superficie o delle piante a norma dell'art. 50 la Direzione compartimentale provvedera' ad emettere le licenze di concessione e le note di licenza di coltivazione, accertandosi prima che sia stata prestata la garanzia richiesta e che nel frattempo non siansi verificati altri motivi di esclusione di cui all'art. 9". --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 23/02/1954, n. 44 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 2
Sono abrogate le disposizioni degli articoli articoli 53, 54 e 83 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni.
Art. 3
Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a cominciare dalla campagna di coltivazione dell'anno 1954.
EINAUDI PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 89. - PALLA
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