DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1953, n. 1088

Type DPR
Publication 1953-08-25
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Vista la legge 13 giugno 1952, n. 694, concernente l'istituzione della Facolta' di agraria presso l'Universita' degli studi di Catania; Vista la convenzione per il funzionamento della Facolta' predetta, stipulata in Palermo il giorno 19 maggio 1953 tra lo Stato, la Regione siciliana e l'Universita' di Catania; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Palermo il 19 maggio 1953, per il finanziamento ed il funzionamento della Facolta' di agraria istituita, presso l'Universita' degli studi di Catania, in virtu' della legge 13 giugno 1952, n. 694.

EINAUDI SEGNI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1954

Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 111. - PALLA

Convenzione istituzione e funzionamento Facolta' agraria l'Universita' Catania- art. 1

Repertorio n. 4. Convenzione per la istituzione e il funzionamento della Facolta' di agraria presso l'Universita' di Catania. L'anno millenovecentocinquantatre il giorno diciannove del mese di maggio alle ore dieci nei locali della Presidenza della Regione siti in Palermo, piazza Indipendenza sono convenuti: . 1) l'on. avv. Pietro Castiglia, assessore per la pubblica istruzione, in rappresentanza dell'on. Presidente della Regione, giusta delega n. 2211 in data 18 maggio 1953 (allegato n. 1); 2) il prof. Cesare Sanfilippo fu Ernesto quale rappresentante dell'Universita' di Catania, giusta delibera del Consiglio di amministrazione dell'Universita' stessa in data 7 maggio 1953 (allegato n. 2); 3) il dott. Silvano Valle di Amedeo, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, giusta lettera n. 1246 in data 2 aprile 1953 (allegato n. 3); Premesso che, in virtu' della legge 8 luglio 1948, n. 34, emanata dalla Regione siciliana, verme istituita presso la Universita' di Catania la Facolta' di agraria a far tempo dall'anno accademico 1947-48 e che l'Alta Corte per la Regione siciliana, con sentenza del 5 luglio 1948, riconosceva che la suddetta Facolta' istituita dalla Regione, pur conservando carattere di istituzione regionale poteva avere sviluppi anche nell'ordinamento generale dello Stato, mediante provvedimento del potere legislativo ed esecutivo di questo; Considerato che le autorita' accademiche della Universita' di Catania hanno riconosciuto opportuno, nell'interesse degli studi superiori agrari che la Facolta' venisse presa in considerazione anche dallo Stato per il suo incremento e per la efficienza dei titoli che essa conferisce; Ritenuto che in accoglimento delle istanze delle autorita' accademiche, con legge 13 giugno 1952, n. 294, venne riconosciuta la Facolta' suddetta con riconoscimento altresi' ad ogni effetto della validita' dei corsi di laurea in scienze agrarie svolta presso la Universita' di Catania a decorrere dall'anno accademico 1947-48; Visto l'art. 11 della legge succitata; Tutto cio' premesso dai predetti rappresentanti degli enti come avanti indicati, si conviene quanto segue: Art. 1. Lo Stato, la Regione siciliana e l'Universita' di Catania si obbligano a provvedere, come appresso, alle spese occorrenti per il funzionamento della Facolta' di agraria in Catania.

Convenzione istituzione e funzionamento Facolta' agraria l'Universita' Catania- art. 2

Art. 2. Alle spese annue per il funzionamento della nuova Facolta' sara' provveduto con i seguenti cespiti di entrate: a) provento delle tasse; b) contributo dello Stato nella misura di L. 3.000.000 (tremilioni) a norma dell'[art. 7 della legge 13 giugno 1952, n. 690](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-06-13;690~art7); c) contributo della Regione siciliana nella misura di L. 25.000,000 (venticinquemilioni); d) contributo della Universita' degli studi di Catania nella misura di L. 2.000.000 (duemilioni); e) eventuali contributi di altri enti.

Convenzione istituzione e funzionamento Facolta' agraria l'Universita' Catania- art. 3

Art. 3. Il ruolo organico del personale della Facolta' di agraria e' quello stabilito dalla predetta legge mentre nello statuto della Universita' di Catania saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facolta'.

Convenzione istituzione e funzionamento Facolta' agraria l'Universita' Catania- art. 4

Art. 4. La presente convenzione avra' la durata di dieci anni e si intendera' tacitamente prorogata di decennio in decennio ove non intervengano regolari denuncie da parte degli enti sovventori almeno 18 mesi prima di ciascuna scadenza decennale.

Convenzione istituzione e funzionamento Facolta' agraria l'Universita' Catania- art. 5

Art. 5. La presente convenzione e' redatta in carta libera e non sara' soggetta a tasse di registro perche' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Catania. p. il Presidente della Regione siciliana Pietro CASTIGLIA Il Rettore dell'Universita di Catania prof. Cesare SANFILIPPO nel nome p. il Ministro per la pubblica istruzione dott. Silvano VALLE ispettore superiore L'ufficiale rogante: dott. Francesco MARINO

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