DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1953, n. 1098
IL PRESIDENTE DELLA. REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 1, sub art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 18 settembre 1953, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano.
Art. 2
E' istituito ai sensi dell'art. 1, sub art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di tisiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Milano, in aggiunta a quelli indicati nella tabella A annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (convertito nella legge citata) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
EINAUDI SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 119. - PALLA
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