DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1953, n. 1101
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 17 settembre 1936, n. 1893;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 31 marzo 1953 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Milano.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della radioattivita', in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali della Universita' di Milano nella tabella lettera D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo e soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del relativo titolare. In tale caso l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio, che possa spettare ai titolare del posto medesimo, sara' a carico dell'ente finanziatore.
EINAUDI SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 124. - PALLA
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