DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1953, n. 1111
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Piena, ed intera esecuzione e' data all'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna, concluso a Madrid il 16 marzo 1953.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1953, conformemente a quanto stabilito dall'art. IX dell'Accordo suddetto.
EINAUDI PELLA - GAVA - BRESCIANI TURRONI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 11. - PALLA
Accordo
Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna Le competenti Autorita' italiane e spagnole, desiderando sviluppare e facilitare l'intercambio di film tra i loro rispettivi Paesi, hanno tenuto conversazioni a tale scopo e, a conclusione delle medesime, hanno convenuto quanto segue: I a) Le competenti Autorita' spagnole autorizzeranno, durante il periodo di validita' del presente Accordo, l'importazione fino ad un massimo di 20 film italiani a lungo metraggio destinati alla effettiva distribuzione in Spagna e nei territori sottoposti alla giurisdizione spagnola; b) Reciprocamente, le competenti Autorita' italiane autorizzeranno durante lo stesso periodo, l'importazione fino ad un massimo di 20 film spagnoli a lungo metraggio, destinati alla distribuzione in Italia e nei territori per i quali esiste uno speciale statuto internazionalmente riconosciuto a favore dell'Italia. c) Le competenti Autorita' italiane e spagnole autorizzeranno inoltre l'importazione nei rispettivi Paesi di cortometraggio e di attualita' cinematografiche spagnole e, rispettivamente, italiane al di fuori dei contingenti sopra previsti e con l'osservanza delle norme interne vigenti in materia nel Paese importatore. II Lo sfruttamento dei film a cui si riferisce il presente Accordo potra' effettuarsi con il sistema di vendita a prezzo fisso o mediante distribuzione a percentuale. I contratti stipulati fra le parti interessate e relativi alla cessione di diritti di sfruttamento di detti film, dovranno essere preventivamente autorizzati dalle competenti Autorita' italiane e spagnole. III Saranno trasferiti ai rispettivi creditori in Spagna e in Italia nei limiti e con le modalita' di cui al successivo articolo IV, gli importi dovuti in esecuzione di contratti previamente approvati, per il pagamento di: a) prezzo della cessione dei diritti di sfruttamento dei film di cui all'articolo I; b) costo delle copie e del materiale accessorio dei film predetti; c) spese di produzione, coproduzione e compartecipazione cinematografica; d) spese di propaganda cinematografica in genere; e) spese di doppiaggio, sottotitolaggio, edizione e di spese comunque direttamente collegate alla cessione di diritti di sfruttamento, alla produzione, alla distribuzione e alla programmazione di film italiani in Spagna e di film spagnoli in Italia. IV Gli importi versati da debitori in Spagna per essere trasferiti in favore di creditori in Italia ai titoli previsti al precedente articolo III, saranno periodicamente compensati con gli importi versati agli stessi titoli da debitori in Italia per essere trasferiti in favore di creditori in Spagna. Il trasferimento degli importi di cui sopra dall'Italia in Spagna, e, per uguale ammontare, dalla Spagna in Italia, avra' luogo tramite il "Conto Generale dollari USA" istituito dall'Accordo di pagamenti del 26 marzo 1952, con l'osservanza delle disposizioni dell'Accordo Stesso. Gli importi non trasferibili per difetto di disponibilita' in contropartita resteranno depositati nel Paese debitore, nella moneta del Paese stesso, e saranno utilizzati in occasione di successive compensazioni. Al fine di agevolare il regolamento dell'eventuale saldo debitore formatosi in uno dei due Paesi, le competenti Autorita' del Paese stesso s'impegnano a facilitare nel miglior modo possibile l'utilizzo del saldo medesimo per le operazioni previste al precedente articolo III e, in particolare, per i pagamenti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo stesso. V L'Ufficio italiano dei Cambi e l'"Instituto Espanol de Moneda Extranjera" sono autorizzati a concordare le modalita' tecniche necessarie per l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo per la parte relativa ai pagamenti. VI Le competenti Autorita' dei due Paesi concederanno, in regime di reciprocita', le maggiori agevolazioni possibili per permettere l'importazione temporanea o definitiva delle copie dei film e dei materiali cinematografici per la migliore esecuzione del presente Accordo. VII I film o parti di film ripresi previa autorizzazione delle competenti Autorita' da ditte italiane in Spagna o da ditte spagnole in Italia, nel quadro del presente Accordo e fuori dal regime di coproduzione o di compartecipazione finanziaria tra i due Paesi, saranno esportati su terzi mercati senza alcun vincolo valutario nei confronti del Paese in cui sono stati ripresi. VIII La coproduzione di film italo-spagnoli sara' regolata da particolari norme da concordarsi entro il 30 settembre 1953, da una Commissione Mista cinematografica italo-spagnola. IX Il presente Accordo entrera' in vigore il 1 aprile 1953 e sara' valido per un anno. Qualora non venga denunciato da una delle due Parti almeno tre mesi prima della scadenza, si intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno. Il presente Accordo e' redatto in lingua italiana ed in lingua spagnola, entrambi i testi facendo ugualmente fede. Firmato a Madrid il giorno sedici marzo millenovecentocinquantatre. Per l'Italia: L'Ambasciatore d'Italia: TALIANI DE MARCHIO Per la Spagna: Ministero Industria e Commercio: GIMENEZ ARNAU Ministero Informazioni e Turismo: ARGAMASILLA Sindacato Nazionale Spettacolo: MANUEL CASANOVA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Acuerdo
Acuerdo cinematografico entre Espana e Italia Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.