DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1113
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo Statuto della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le poste e le telecomunicazioni, per la marina mercantile, per la difesa e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
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1.La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni e i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 20 e in relazione all'articolo 17, primo comma, lettera a), dello statuto.
2.La regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione, con l'esclusione delle competenze dei centri prova autoveicoli di cui all'articolo 15 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato.
3.La regione siciliana esercita, altresi', ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.
4.Nel caso in cui la regione siciliana ometta di compiere atti relativi all'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 2, compromettendo con tale omissione gli interessi unitari dello Stato, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, dispone, previa diffida e assegnazione di un congruo termine per provvedere, il compimento degli stessi in sostituzione dell'amministrazione regionale.
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Art. 2
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2.Il trasferimento alla regione siciliana degli uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi ed ai relativi beni mobili, arredi e attrezzature.
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Art. 2-bis
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1.Al fine di assicurare il piu' efficace coordinamento tra le attivita' dell'Amministrazione statale e di quella regionale in ordine alle funzioni trasferite dal comma 2 dell'articolo 1 ed in particolare allo scopo di conseguire l'uniforme attuazione sul territorio dell'attivita' relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, e' costituito presso la regione siciliana un comitato di coordinamento composto da due funzionari designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, da due funzionari designati dal presidente della regione e da un esperto della materia, che funge da presidente, designato di comune accordo dal Ministro e dal presidente della regione. Le determinazioni del comitato sono comunicate agli organi competenti dello Stato e della regione siciliana.
))
Art. 2-ter
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1.Al fine di garantire la necessaria uniformita' operativa per quanto concerne le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti e della navigazione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo.
2.Le attrezzature tecniche per l'esecuzione delle operazioni di revisione effettuate presso i predetti uffici, sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni.
))
Art. 2-quater
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1.La determinazione dei rimborsi spettanti alla regione siciliana per le spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, che affluiscono direttamente alla regione, e' effettuata con cadenza biennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente della regione, in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato.
))
Art. 3
((1. Sono esercitate dall'amministrazione regionale le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti, agli istituti, compresi quelli consorziali, ed alle organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente decreto, nonche' in ordine ai concessionari ovvero ai gestori dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto, esistenti nel territorio della regione siciliana))
Art. 4
((
1.Sono da considerare regionali tutti i servizi pubblici di comunicazione e di trasporto, di persone e di merci, di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 3.
2.Essi riguardano l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri, navali ed aerei che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e ad accesso generalizzato, con qualsiasi modalita' o tecnologia espletati ed in qualsiasi forma affidati, con esclusione dei servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale, quali risultano tassativamente individuati dalla normativa statale di settore.
))
Art. 4-bis
((
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Art. 4-ter
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1.Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale la regione siciliana adotta, anche nelle more di una organica legge regionale di riforma del settore, il metodo della programmazione intermodale dell'offerta di trasporto collettivo, e determina il livello dei servizi minimi, da garantirsi da parte della stessa regione e degli enti locali territoriali, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini e da definirsi in conformita' ai criteri prefissati dalla vigente normativa nazionale.
2.L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale e' regolato con contratti di servizio e deve rispondere a criteri di economicita' ed efficienza da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale ed il riassetto organizzativo e la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi.
3.La scelta del gestore del servizio di trasporto pubblico di interesse regionale e locale avviene mediante il ricorso alle procedure concorsuali in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi. In caso di affidamento del servizio ad un nuovo gestore, devono essere indicate le modalita' di trasferimento dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente.
))
Art. 4-quater
((
1.Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono attribuite alla regione con i criteri e le modalita' stabiliti in sede di accordo quadro tra lo Stato e le regioni.
2.Per i trasporti pubblici di cui all'articolo 1, comma 3, con specifici accordi di programma, da stipularsi tra la regione siciliana ed il Ministero competente sono individuati, con riferimento alla rete ed alla organizzazione dei servizi, gli interventi occorrenti per la realizzazione delle infrastrutture, per l'acquisizione dei materiali e delle tecnologie, per la determinazione delle fasi temporali di attuazione degli investimenti in riferimento al programmato sviluppo dei servizi, per il reperimento delle risorse necessarie mediante la ricognizione sia delle fonti di finanziamento che dei tempi di erogazione, e per l'individuazione dei soggetti istituzionali ai quali attribuire i relativi compiti.
))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 1981, N. 485))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 1981, N. 485))
Art. 7
Le norme contenute nel presente decreto non si riferiscono ai servizi postali e di telecomunicazioni. Per il trasporto degli effetti postali nel territorio della Regione, si applicano, in ogni caso, le condizioni, gli obblighi e le relative sanzioni, imposti ai concessionari ((ovvero gestori)) di pubblici servizi di trasporto dalle norme dello Stato, per il trasporto degli effetti predetti. Qualora il trasporto debba essere eseguito con mezzi adibiti ai servizi pubblici di competenza della regione, i relativi provvedimenti sono adottati d'intesa con il competente organo regionale.
Art. 8
Per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che si svolgono nell'ambito della Regione, o che direttamente la interessino, dovra' essere preliminarmente sentito il parere dell'Amministrazione regionale, da emettersi non oltre ((sessanta giorni)) dalla richiesta.
Art. 9
((
1.Alle riunioni per la determinazione delle tariffe nazionali per viaggiatori e merci che possono comunque interessare la regione siciliana, partecipa un rappresentante della regione medesima.
))
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 1981, N. 485))
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 1981, N. 485)).
EINAUDI PELLA - MATTARELLA - TAMBRONI - GAVA - TAVIANI - PANETTI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 7. - PALLA
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