DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 agosto 1953, n. 1117

Type DPR
Publication 1953-08-25
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284; 30 ottobre 1950, n. 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680 e 19 settembre 1952, n. 4551; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche e' aggiunto quello di "Sociologia". All'art. 69 e' aggiunto il seguente comma: "il professore titolare di chimica farmaceutica e' aggregato alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali", All'art. 72. - Corso di laurea in chimica. Dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti: "L'esame di laurea consta di due parti: la prima comprende: a) un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline del corso di studi seguito; b) una prova pratica di analisi qualitativa e una di analisi quantitativa. La seconda consiste: a) nella compilazione di una dissertazione sperimentale o di carattere critico originale su argomento a libera scelta, ma rispondente in modo essenziale ai fini della laurea; b) nella discussione della dissertazione medesima, nonche' di un argomento scelto anch'esso dal candidato, in una materia ugualmente rispondente ai fini della laurea, ma diversa da quella su cui verte la dissertazione presentata. Il colloquio di cui alla lettera a) della prima parte dell'esame di laurea si svolge dinanzi ad una Commissione di tre membri scelti fra i professori ufficiali della Facolta'. Le prove di cui alla lettera b) della stessa parte si svolgono nell'Istituto di chimica generale e sono giudicate da una Commissione composta del titolare, direttore dell'istituto, (di un assistente dello stesso Istituto, nonche' di un altro professore ufficiale della Facolta'". All'art. 75. - Corso di laurea in chimica industriale. Dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti: "L'esame di laurea consta di due parti: la prima comprende: a) un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline del corso di studi seguito; b) una prova pratica di analisi qualitativa e una di analisi quantitativa. La seconda consiste: a) nella compilazione di una dissertazione sperimentale o di carattere critico originale su argomento a libera scelta, ma rispondente in modo essenziale ai fini della laurea; b) nella discussione della dissertazione medesima, nonche' di un argomento scelto anch'esso dal candidato, in una materia ugualmente rispondente ai fini della laurea, ma diversa da quella su cui verte la dissertazione presentata. Il colloquio di cui alla lettera a) della prima parte dell'esame di laurea si svolge dinanzi ad una Commissione di tre membri scelti fra i professori ufficiali della Facolta'. Le prove di cui alla lettera b) della stessa parte si svolgono nell'Istituto di chimica generale e sono giudicate da una Commissione composta del titolare, direttore dell'istituto, di un assistente dello stesso Istituto, nonche' di un altro professore ufficiale della Facolta'". Art. 77. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica e' aggiunto quello di: "Spettroscopia". Art. 86. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica e' aggiunto quello di "Spettroscopia". L'attuale art. 189, relativo alla scuola di perfezionamento in radiologia ed elettroterapia, e' sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di due anni. Le materie d'insegnamento sono: 1° anno: 1) Fisica delle radiazioni; 2) Tecnica radiografica; 3) Anatomia radiografica; 4) Semeiologia radiologica. 2° anno: 1) Radiobiologia; 2) Rontgendiagnostica: a) cranio ed apparato locomotore; b) apparato respiratorio e cardio-vascolare; c) apparato digerente, e ghiandole annesse; d) apparato uro-genitale; 3) Rontgenterapia e curieterapia; 4) Fototerapia, elettrodiagnostica ed elettroterapia".

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1954

Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 33. - PALLA

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