DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1953, n. 1141
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110; Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526; Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 25 novembre 1953 tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Societa' a r. l. "Societa' Industriale Cuneese Attivita' Varie" (S. I. C. A. V.), con sede in Cuneo, per la concessione a quest'ultima dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone da Frabosa Soprana a Monte Moro, in comune di Frabosa Soprana (Cuneo).
EINAUDI MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 73. - CARLOMAGNO
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