DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1953, n. 1145

Type DPR
Publication 1953-10-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Visto il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, col quale venne approvato il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per la difesa; Decreta:

Art. 1

L'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e' soppresso.

Art. 2

Il testo dell'art. 15 del richiamato regolamento 5 febbraio 1940, n. 244, e' sostituito dal seguente: "Quando all'estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorita' puo' essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unita' d'invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati piu' depositi e non si riscontri l'unita' inventiva di cui al primo comma, alle nuove domande separate e' applicabile l'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127".

Art. 3

Il testo dell'art. 20 del regolamento approvato con il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e' sostituito dal seguente: "La rivendicazione dei diritti di priorita' deve essere menzionata nella domanda di brevetto. Il brevetto viene concesso senza menzione della priorita' qualora entro sei mesi dal deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti indicati nel primo comma del precedente art. 11 o negli articoli 16 e 19. Qualora la priorita' di un deposito originariamente fatto in un altro Stato venga comunque rifiutata, nel brevetto dovra' farsi analoga annotazione del rifiuto".

Art. 4

L'art. 49 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e' soppresso.

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 LUGLIO 1959, N. 514))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 LUGLIO 1959, N. 514))

Art. 7

Nel caso previsto dall'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, l'Ufficio centrale dei brevetti assegna per la presentazione della domanda della invenzione prescelta nonche' delle domande delle rimanenti invenzioni un termine non superiore a sei mesi dalla data dell'invito di limitazione della domanda. Il termine suddetto non potra', in ogni caso, essere superiore a sei mesi.

EINAUDI PELLA - MALVESTITI - AZARA - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1954

Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 103. - CARLOMAGNO

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