DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1953, n. 1146
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, col quale venne approvato il testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per marchi di impresa;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta:
Articolo unico
Il testo dell'art. 24 del regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e' sostituito dal seguente: "La rivendicazione dei diritti di priorita' deve essere menzionata nella domanda di brevetto. Il brevetto viene in ogni caso concesso senza menzione della priorita', qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti, nelle forme dovute, i prescritti documenti".
EINAUDI PELLA - MALVESTITI - AZARA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 102. - CARLOMAGNO
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