DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. 1148
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 261, con il quale il Consorzio parmense fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Parma, fu costituito ai sensi della legge suddetta e ne fu approvato lo statuto organico; Vista la deliberazione 26 aprile 1953 dell'assemblea straordinaria dei delegati, con la quale si modificano gli articoli 3 e 24 dello statuto consortile; Vista l'istanza 19 giugno 1953, con la quale l'ente citato chiede l'approvazione delle modificazioni suddette; Udito il parere favorevole del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella seduta del 30 settembre 1953, ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Sono approvate le modificazioni degli articoli 3 e 24 dello statuto del Consorzio parmense fra cooperative di produzione e lavoro, con sede in Parma, deliberate dall'assemblea dei delegati nella seduta del 26 aprile 1953, il cui testo risulta del seguente tenore: Art. 3, terzo comma. - "Non possono far parte del Consorzio le cooperative che abbiano con esso interessi contrastanti". Art. 24, primo comma. - "Il Consiglio di amministrazione e' l'organo esecutivo del Consorzio ed e' composto di sette consiglieri eletti fra i delegati delle cooperative consorziate dall'assemblea dei delegati stessi". Terzo comma stesso articolo. - "Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica un anno e sono rieleggibili, non hanno diritto a compenso alcuno, salvo che l'assemblea non lo desideri, fissandone in tal caso la misura annua. La stessa assemblea puo', per deliberazione, concedere medaglie di presenza in luogo dei compenso annuo fisso, stabilendone in tal caso la misura".
EINAUDI MERLIN - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
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