DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1953, n. 1190

Type DPR
Publication 1953-07-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1949, n. 763, con il quale il Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Forli', con sede in Forli', fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico;

Viste le deliberazioni dell'assemblea generale straordinaria dei delegati dell'ente suddetto, in data 28 giugno e 13 dicembre 1952, con cui si apportano alcune modificazioni statutarie;

Vista l'istanza 25 luglio 1952, con la quale il Consorzio citato chiede l'approvazione delle modificazioni stesse;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella seduta del 20 maggio 1953, ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 10, 14, 17, 24, 25, 32, 45, 46 e 52, nonche' l'aggiunta dell'art. 13, dello statuto del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Forli', con sede in Forli, deliberate dall'assemblea dei delegati in data 28 giugno e 13 dicembre 1952, del seguente tenore:

Art. 10. - Alla lettera g) e' aggiunto: "In via eccezionale il Consiglio d'amministrazione puo' ammettere cooperative non aderenti alla Federazione provinciale delle cooperative di Forli', dietro benestare della Federazione medesima".

Art. 13 (aggiunto). - Sono organi del Consorzio:

a)

l'assemblea dei delegati;

b)

il Consiglio di amministrazione;

c)

il Comitato esecutivo;

d)

il presidente;

e)

il Collegio dei sindaci;

f)

il Collegio dei probiviri.

Articoli 14 e 25. - L'ultima parte e l'ultimo comma, sono cosi' modificati: "Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili".

Art. 17. - Nel primo capoverso la parola "maggio" e' sostituita con quella di "marzo".

Art. 24. - Il secondo comma e' cosi' modificato:

"Esso si compone di tredici membri i quali eleggono fra di essi il presidente e il vice presidente".

Art. 32. - La seconda parte e' cosi' modificata: "I poteri del Comitato esecutivo sono i seguenti:

a)

deliberare ordinariamente per le offerte alle gare di appalto;

b)

fissare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio di amministrazione;

c)

deliberare su quanto di ordinaria amministrazione a richiesta del presidente o del direttore. In ogni caso le deliberazioni prese verranno sottoposte alla ratifica del successivo Consiglio di amministrazione".

Art. 45. - Il primo periodo e modificato come segue: "L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno".

Art. 46. I paragrafi d) ed e) sono sostituiti cosi':

d)

il 20% al fondo per l'incremento della cooperazione di produzione e lavoro fra le classi lavoratrici e per scopi mutualistici fra le cooperative consorziate".

Art. 52. - E' sostituito con quest'altro:

"Compiuta la liquidazione, l'attivo netto risultante, dopo di aver rimborsato le quote effettivamente versate dalle cooperative consorziate, sara' devoluto a scopi di pubblica utilita', conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 luglio 1953

EINAUDI

RUBINACCI - ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 10 maggio 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 20. - CARLOMAGNO

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1949, n. 763, con il quale il Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Forli', con sede in Forli', fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu approvato lo statuto organico; Viste le deliberazioni dell'assemblea generale straordinaria dei delegati dell'ente suddetto, in data 28 giugno e 13 dicembre 1952, con cui si apportano alcune modificazioni statutarie; Vista l'istanza 25 luglio 1952, con la quale il Consorzio citato chiede l'approvazione delle modificazioni stesse; Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella seduta del 20 maggio 1953, ai sensi dell'art. 19, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Sono approvate le modificazioni degli articoli 10, 14, 17, 24, 25, 32, 45, 46 e 52, nonche' l'aggiunta dell'art. 13, dello statuto del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Forli', con sede in Forli, deliberate dall'assemblea dei delegati in data 28 giugno e 13 dicembre 1952, del seguente tenore: Art. 10. - Alla lettera g) e' aggiunto: "In via eccezionale il Consiglio d'amministrazione puo' ammettere cooperative non aderenti alla Federazione provinciale delle cooperative di Forli', dietro benestare della Federazione medesima". Art. 13 (aggiunto). - Sono organi del Consorzio: a) l'assemblea dei delegati; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Comitato esecutivo; d) il presidente; e) il Collegio dei sindaci; f) il Collegio dei probiviri. Articoli 14 e 25. - L'ultima parte e l'ultimo comma, sono cosi' modificati: "Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili". Art. 17. - Nel primo capoverso la parola "maggio" e' sostituita con quella di "marzo". Art. 24. - Il secondo comma e' cosi' modificato: "Esso si compone di tredici membri i quali eleggono fra di essi il presidente e il vice presidente". Art. 32. - La seconda parte e' cosi' modificata: "I poteri del Comitato esecutivo sono i seguenti: a) deliberare ordinariamente per le offerte alle gare di appalto; b) fissare l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio di amministrazione; c) deliberare su quanto di ordinaria amministrazione a richiesta del presidente o del direttore. In ogni caso le deliberazioni prese verranno sottoposte alla ratifica del successivo Consiglio di amministrazione". Art. 45. - Il primo periodo e modificato come segue: "L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno". Art. 46. I paragrafi d) ed e) sono sostituiti cosi': d) il 20% al fondo per l'incremento della cooperazione di produzione e lavoro fra le classi lavoratrici e per scopi mutualistici fra le cooperative consorziate". Art. 52. - E' sostituito con quest'altro: "Compiuta la liquidazione, l'attivo netto risultante, dopo di aver rimborsato le quote effettivamente versate dalle cooperative consorziate, sara' devoluto a scopi di pubblica utilita', conformi allo spirito mutualistico. In caso di controversia decide il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative".

EINAUDI RUBINACCI - ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 maggio 1954

Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 20. - CARLOMAGNO

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