DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 1228
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato, 2 luglio 1947, n. 1077;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri ad interim per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
E' approvato l'unito statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente in sostituzione di quello approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 luglio 1947, n. 1077.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1954
Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 82. - CARLOMAGNO
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 1
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente Art. 1. L'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico ed ha lo scopo di promuovere e sviluppare i rapporti culturali ed economici fra l'Italia ed i Paesi dell'Asia Centrale, Meridionale e Orientale. Esso ha sede in Roma ed e' posto sotto la vigilanza del Ministero degli affari esteri da esercitarsi d'intesa con quello della pubblica istruzione.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 2
Art. 2. L'Istituto si propone: a) di stabilire rapporti diretti con tutte le istituzioni analoghe dei detti Paesi; b) di prendere accordi con le istituzioni nazionali interessate; c) di promuovere e secondare la fondazione di borse di studio e di case di studenti orientali in Italia, scambi di insegnanti e di studenti fra l'Italia e i detti Paesi; d) di curare lo sviluppo di rapporti personali con uomini rappresentativi della cultura orientale; e) di promuovere la raccolta sistematica di pubblicazioni e di informazioni sul mondo asiatico, nonche' la creazione di un Centro di informazioni di bibliografia orientale; f) di intraprendere pubblicazioni e organizzare conferenze utili all'incremento delle conoscenze italiane sui Paesi orientali e di quelli orientali sull'Italia; g) di costituire sezioni dell'Istituto nelle diverse citta' d'Italia; h) di raccogliere informazioni di carattere economico nel Medio ed Estremo Oriente e di fornire tali informazioni agli enti interessati, allo scopo di promuovere e agevolare lo sviluppo dei rapporti economici con l'Italia.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 3
Art. 3. Presso l'Istituto e' costituito un museo orientale. Oltre le collezioni ed oggetti di proprieta' dell'Istituto, potranno essere compresi nel museo oggetti e collezioni appartenenti ad enti e privati, da essi ceduti a titolo di deposito, salvo patto contrario, per cinque anni. Sei mesi prima della scadenza di tale termine, i proprietari possono richiedere la restituzione del materiale e, ove non lo facciano, il contratto si intendera' tacitamente rinnovato per altri cinque anni. All'atto della consegna del materiale, esso sara' inventariato e stimato.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 4
Art. 4. Sono soci dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente coloro che con elargizioni e con periodici versamenti concorrono al conseguimento dei fini dell'Ente. I soci si distinguono in benemeriti, vitalizi e ordinari. Sono soci benemeriti coloro che hanno elargito a favore dell'Istituto una somma non inferiore alle L. 50.000. Sono soci vitalizi coloro che hanno versato in una sola volta la somma di L. 10.000. Sono soci ordinari coloro che, mediante sottoscrizione, si obbligano a pagare annualmente la somma di L. 1000 per un periodo di tre anni. Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti tra i soci, versando il quintuplo della somma richiesta per i soci Individuali. L'Istituto assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli. Possono essere nominati soci onorari coloro che si sono resi particolarmente benemeriti nel promuovere le relazioni culturali ed economiche fra l'Italia e il Medio ed Estremo Oriente.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 5
Art. 5. Il socio ha diritto di usufruire della biblioteca, della sala di lettura e delle informazioni culturali di cui all'art. 2, e).
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 6
Art. 6. Sono organi dell'Istituto: 1) il presidente; 2) l'assemblea dei soci; 3) il Consiglio di amministrazione; 4) la Giunta esecutiva; 5) il Collegio dei revisori. L'Istituto puo' avere un presidente onorario. Le cariche dell'Istituto sono gratuite.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 7
Art. 7. Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo una volta all'anno entro il 30 giugno di ogni anno, per approvare il consuntivo dell'ultimo esercizio e il bilancio preventivo del futuro esercizio. Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da un quinto dei soci. Le assemblee vengono indette per invito del presidente. All'invito va unito l'ordine del giorno delle materie da trattare. Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso saranno fissate dal regolamento interno.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 8
Art. 8. L'assemblea generale: a) elegge dodici dei diciassette componenti il Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 13; b) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nonche' la relazione dell'attivita' svolta dal Consiglio; c) delibera il regolamento per l'esecuzione del presente statuto e quello del personale dell'Istituto, di cui al successivo art. 33; d) si pronuncia sulle proposte modificazioni statutarie che debbono essere approvate con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato, dopo essere state sottoposte all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro e della pubblica istruzione; e) elegge i revisori dei conti di cui all'art. 25.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 9
Art. 9. Alle assemblee possono intervenire tutti i soci eccettuati quelli i quali siano in mora coi pagamenti.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 10
Art. 10. Ogni socio ha diritto a un voto. Il socio puo' delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio. Ogni socio pero' non puo' avere piu' di cinque deleghe. I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto ne' accettare delegazioni di voto. Gli enti morali sono ammessi alla votazione mediante il rappresentante designato dal Consiglio di amministrazione degli enti stessi.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 11
Art. 11. Per la validita' delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della meta' piu' uno dei soci o dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei soci e dei loro delegati intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazioni dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilita', gli amministratori non hanno voto. Le deleghe concorrono a formare il numero legale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario generale.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 12
Art. 12. Per le deliberazioni relative a modifiche del presente statuto, o alla cessazione dell'ente e alla devoluzione del suo patrimonio, saranno osservate le disposizioni dell'[art. 21 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art21).
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 13
Art. 13. L'Istituto e' amministrato da un Consiglio di amministrazione composto di diciassette membri, dodici dei quali sono eletti dall'assemblea generale e cinque sono designati dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Ministeri della pubblica istruzione, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e del tesoro, scelti fra persone di particolare conoscenza dei Paesi del Medio ed Estremo Oriente e particolare competenza nel campo dei rapporti culturali ed economici con i Paesi stessi. Tutti coloro i quali sono chiamati ad occupare una carica sociale - eccetto i consiglieri di nomina governativa e i revisori dei conti - devono, entro tre mesi dall'assunzione della carica, acquistare la qualita' di soci dell'Istituto. Il Consiglio nomina nel suo seno il presidente e due vice presidenti, i quali, come tutti i consiglieri, durano in carica tre anni e possono essere, secondo i casi, riconfermati o rieletti. I consiglieri eletti dall'assemblea e quelli di nomina governativa assumono l'ufficio sotto la data della elezione o della designazione che risulti ultima in ordine di tempo. Il Consiglio decade qualora otto dei consiglieri cessino comunque dalla carica. L'assemblea generale e' convocata in via straordinaria, per procedere alla rielezione dei consiglieri entro due mesi dalla data in cui questi, per qualunque causa, abbiano cessato dalla carica. I consiglieri di nomina governativa sono sostituiti di mano in mano che per qualsiasi ragione cessino dalla carica. Tutti i membri del Consiglio, in qualunque tempo nominati, cessano dalla carica alla scadenza del triennio.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 14
Art. 14. Il Consiglio delibera il bilancio preventivo e consuntivo presentati dalla Giunta e da approvarsi dall'assemblea; provvede all'ammissione o alla radiazione dei soci dell'Istituto; all'accettazione dei lasciti, oblazioni o donazioni. Il Consiglio provvede, con l'osservanza delle norme all'uopo da stabilire col regolamento organico di cui al successivo art. 33, alla nomina di un segretario generale che cura l'andamento dell'Istituto alle dipendenze del presidente e della Giunta. Il Consiglio, con apposita relazione da sottoporre all'assemblea dei soci, riferisce sull'attivita' svolta. Esso promuove, altresi', quando occorra, modifiche allo statuto, delibera in generale su tutti gli affari che interessino l'Istituto e che non siano di competenza dell'assemblea.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 15
Art. 15. Il Consiglio puo' designare, come membri corrispondenti nazionali, con facolta' di invitarli - ove lo ritenga opportuno - alle riunioni, coloro che in altre citta' d'Italia, fuori di Roma, abbiano reso segnalati servizi nel campo che l'istituto si e' proposto, come pure quegli enti che siansi acquistate analoghe benemerenze o titoli.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 16
Art. 16. Il Consiglio puo' conferire il titolo di membro corrispondente a stranieri che siano in grado di utilmente cooperare, nei rispettivi paesi, agli scopi che l'Istituto si propone.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 17
Art. 17. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo ogni semestre, le altre ogni qualvolta se ne manifesti l'urgenza, sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno cinque componenti del Consiglio stesso.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 18
Art. 18. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione in prima convocazione occorre l'intervento della meta' piu' uno di coloro che lo compongono e, in seconda convocazione, l'intervento di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti ed in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 19
Art. 19. Come segretario del Consiglio di amministrazione funge, di regola, il segretario generale, che redige il processo verbale delle deliberazioni.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 20
Art. 20. I processi verbali delle deliberazioni consigliari sono firmati dal presidente o da chi lo sostituisce e da chi funge da segretario dei Consiglio di amministrazione.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 21
Art. 21. La Giunta esecutiva e' composta dal presidente, dal vicepresidente e da altri tre membri scelti nel Consiglio tra i suoi componenti. Alle riunioni della Giunta partecipera' a titolo consultivo il segretario generale. I componenti della Giunta durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 22
Art. 22. La Giunta da' esecuzione ai deliberati del Consiglio e provvede al funzionamento normale dell'Istituto, con facolta' di delegare parte delle sue mansioni ad uno dei suoi membri. Le deliberazioni della Giunta dovranno essere prese a maggioranza degli intervenuti ed, a parita' di voti, prevale quello del presidente.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 23
Art. 23. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni, vista tutte le spese; puo' prendere, in via di urgenza, tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio e della Giunta, salvo a riferirne, per la ratifica, nella prima successiva adunanza.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 24
Art. 24. I vice-presidenti coadiuvano il presidente, che designa uno di essi a supplirlo in caso di sua assenza od impedimento. L'assemblea, il Consiglio di amministrazione e la Giunta, in caso di assenza o impedimento del presidente, sono convocati e presieduti dal vice-presidente designato.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 25
Art. 25. Il Collegio dei revisori e' composto di tre membri effettivi e di due supplenti: due dei membri effettivi vengono eletti su designazione rispettivamente, del Ministero degli affari esteri e del Ministero del tesoro e i rimanenti dall'assemblea generale. L'assemblea designa, tra i revisori effettivi, il presidente del Collegio e fissa, prima delle elezioni, i loro emolumenti. I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi riferiscono all'assemblea con apposita relazione, sui conto consuntivo e sul bilancio preventivo. Per quanto non e' previsto dal presente statuto e concerne il Collegio dei revisori, valgono le norme stabilite nel [Codice civile agli articoli 2397 e seguenti](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2397), in quanto applicabili.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 26
Art. 26. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito: a) da un capitale di fondazione di L. 10.000; b) dai beni mobili ed immobili non disponibili; c) dalle liberalita' destinate ad incremento del patrimonio dell'Istituto; d) dalle eccedenze di bilancio destinate, con deliberazione del Consiglio, ad Incremento del patrimonio; e) dalle quote dei soci benemeriti e vitalizi.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 27
Art. 27. Le entrate dell'Istituto sono costituite: a) dalle rendite patrimoniali; b) dalle quote annuali pagate dai soci; c) dal contributo statale; d) dalle liberalita' di enti e privati non destinate ad incremento del patrimonio sociale; e) dal prodotto della vendita delle pubblicazioni; f) dal prodotto di ogni altra attivita' dell'Istituto.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 28
Art. 28. L'esercizio finanziario comincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre dello stesso anno.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 29
Art. 29. Il bilancio preventivo deve determinate la previsione dell'entrata e della spesa ai competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonche' l'avanzo e il disavanzo degli esercizi precedenti.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 30
Art. 30. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dovranno essere sottoposti, per l'approvazione, all'assemblea generale ordinaria da tenersi entro il 30 giugno di ogni anno e saranno trasmessi in copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ai Ministeri degli affari esteri, della pubblica istruzione e del tesoro a cura del presidente entro dieci giorni dalla data dell'approvazione. Tanto al conto consuntivo quanto ai preventivo e' unita copia della relazione dei revisori.
Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente- art. 31
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.