DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. 1269

Type DPR
Publication 1953-11-22
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 770, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937, numero 2278; Veduto il regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1766; Veduto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: E' approvato il regolamento per il concorso di professori delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado da comandare presso la Giunta centrale per gli studi storici in Roma, annesso al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

EINAUDI PELLA - SEGNI

Visto, il Guardasigilli- AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1954

Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 200. - CARLOMAGNO

Regolamento per il concorso di professori delle scuole ed istituti di istruzione secondaria- art. 1

Regolamento per il concorso di professori delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado da comandare presso la Giunta centrale per gli studi storici. Art. 1. L'assegnazione in servizio presso la Giunta centrale per gli studi storici a norma dell'art. 1 del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1766, puo' essere conseguita dai professori di ruolo dello scuole e istituti di Istruzione secondaria di ogni ordine e grado in attivita' di servizio, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino di possedere adeguata preparazione nelle discipline storiche, con particolare riguardo allo ricerche bibliografiche.

Regolamento per il concorso di professori delle scuole ed istituti di istruzione secondaria- art. 2

Art. 2. Il presidente della Giunta centrale per gli studi storici, sentita la Giunta, bandisce il concorso. Il bando di concorso viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Regolamento per il concorso di professori delle scuole ed istituti di istruzione secondaria- art. 3

Art. 3. Gli aspiranti, per il tramite dei capi d'istituto, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle accademie e biblioteche - domanda su carta legale entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale. I capi d'istituto, nel trasmettere al Ministero in domande loro pervenute con i relativi allegati, le accompagneranno con notizie circa la natura e la qualita' dei servizi prestati dai candidati da loro dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso. Le domande devono essere corredate a cura di ciascun candidato: 1) dall'estratto dell'atto di nascita; 2) dal certificato di laurea; 3) dalla dichiarazione in data anteriore di non piu' di un mese, del capo dell'Istituto da cui il candidato dipende, che certifichi la sua attivita' in servizio; 4) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosita' scientifica ed eventuale carriera didattica del candidato; 5) dai lavori a stampa o dattilografati e da qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile presentare. Il Ministero esamina, le domande e le trasmette con le sue osservazioni al presidente della Giunta centrale per gli studi storici.

Regolamento per il concorso di professori delle scuole ed istituti di istruzione secondaria- art. 4

Art. 4. Il concorso e' per titoli. L'esame dei titoli e il conseguente giudizio di merito sono deferiti ad una Commissione composta del presidente della Giunta e di due membri nominati, su sua proposta, dal Ministro. La Commissione enuncia, con relazione motivata, il suo apprezzamento sui singoli concorrenti ammessi, senza tradurlo in valutazione numerica; giudica quali di essi siano piu' idonei ad essere assegnati in servizio presso la Giunta; compila una graduatoria per ordine di merito del vincitori e degli idonei; la relazione e' presentata al Ministro per la sua approvazione 4, ove nulla osti, e' pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Regolamento per il concorso di professori delle scuole ed istituti di istruzione secondaria- art. 5

Art. 5. Il Ministro, in base alla graduatoria approvata, dispone il comando dei vincitori con effetto dal 1 ottobre successivo alla data di approvazione degli atti.

Regolamento per il concorso di professori delle scuole ed istituti di istruzione secondaria- art. 6

Art. 6. Nel caso che taluno dei vincitori non usufruisca dei risultati del concorso, il Ministro per la pubblica istruzione puo' comandare al suo posto, per ordine di merito, altro concorrente compreso nella graduatoria degli idonei. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SEGNI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.