DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1953, n. 1273

Type DPR
Publication 1953-02-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1039, col quale si modificano i termini in relazione alla data di inizio dell'anno scolastico;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti di istruzione tecnica gia' in atto, per esigenze di servizio, con i relativi organici, dal 1 ottobre 1951;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono istituiti: a) un Istituto tecnico agrario statale in Eboli; b) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo e per geometri statale in Fermo; c) un Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo statale in Massa. Nelle tabelle A e B (prospetto 1) annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati, per ciascuno degli istituti suddetti, i corsi completi, le specializzazioni e i posti di ruolo.

Art. 2

Sono istituiti: a) un corso completo della sezione "geometri" presso l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo statale di Monza, il quale assume la denominazione di "Istituto tecnico commerciale e per geometri statale di Monza"; b) l'indirizzo specializzato per "chimici tecnici delle industrie agricole" presso l'Istituto tecnico industriale statale di Palermo. I relativi posti di ruolo sono indicati nelle tabelle B (prospetto n. 2) e C annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3

La sezione "disegnatori di tessuti" di cui all'art. 2 dello statuto dell'Istituto tecnico industriale statale "P. Carcano" di Como, approvato con regio decreto 24 agosto 1933, n. 2176, e' riordinata in specializzazione "disegnatori di tessuti" con ordinamento conforme a quello stabilito dalla legge 15 giugno 1931, n. 889. Nella tabella C annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i posti di ruolo relativi alla suddetta specializzazione. Con successivo decreto saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari dell'indirizzo specializzato "disegnatori di tessuti".

Art. 4

La Scuola tecnica industriale statale di Verona e' aggregata all'Istituto tecnico industriale statale istituito nella stessa citta' con decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 656. Sono di conseguenza soppressi il posto di direttore e quello di segretario economo previsti, per detta scuola, dalla tabella organica approvata con regio decreto 31 agosto 1933, n. 2081, ed e' istituito un posto di applicato incaricato presso l'Istituto tecnico industriale di Verona.

Art. 5

E' soppressa la Scuola tecnica agraria statale di Eboli, riordinata col regio decreto 31 agosto 1933, n. 1971.

Art. 6

Alle istituzioni e riordinamenti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038. I contributi a carico dello Stato per gli istituti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 sono fissati nella misura indicata nella tabella D annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 7

Le istituzioni, i riordinamenti, le aggregazioni e le soppressioni previste nei precedenti articoli 1, 2, 3, 4 e 5, hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1951.

Art. 8

Alla spesa di L. 57.195.000 necessaria per il funzionamento degli istituti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1951-52.

EINAUDI SEGNI - PELLA - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1954

Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 87. - CARLOMAGNO

Tabelle

TABELLA A Istituti di istruzione tecnica agraria statali istituiti con decorrenza dal 1 ottobre 1951 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Istituti di istruzione tecnica commerciale e per geometri statali istituiti con decorrenza dal 1 ottobre 1951 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C Indirizzi specializzati di istituti tecnici industriali statali, riordinati o istituiti a decorrere dal 1 ottobre 1951 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D Prospetto dei contributi per il funzionamento degli istituti di istruzione tecnica statali istituiti a decorrere dal 1 ottobre 1951 Parte di provvedimento in formato grafico

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