DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1953, n. 1276
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli Istituti tecnici industriali gia' in atto, per ragioni di servizio, con i relativi organici, dal 10 ottobre 1952;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 1 ottobre 1952, sono istituiti: a) l'indirizzo specializzato per "chimici industriali" presso l'Istituto tecnico industriale statale di Cagliari, istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 maggio 1947, n. 1637; b) l'indirizzo specializzato per "radiotecnici" presso l'Istituto tecnico industriale statale di Chieti, istituito con regio decreto 17 settembre 1936, n. 1932. Nella tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dai Ministri per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati i posti di ruolo relativi ai suddetti indirizzi specializzati.
Art. 2
A decorrere dalla stessa data e' soppressa la scuola tecnica industriale annessa all'Istituto tecnico industriale statale "Omar" di Novara. Sono di conseguenza soppressi tutti i posti di ruoli e non di ruolo previsti per della scuola, dalla tabella organica del suddetto Istituto approvata con regio decreto 1 maggio 1941, n. 610.
Art. 3
Alle istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. I contributi a carico dello Stato per gli indirizzi specializzati di cui al precedente art. 1 sono fissati nella misura indicata nella tabella B annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1952-53.
EINAUDI SEGNI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1954
Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 92. - CARLOMAGNO
Tabelle
TABELLA A Indirizzi specializzati di istituti tecnici industriali, istituiti a decorrere dal 1 ottobre 1952 Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Prospetto del contributi per il funzionamento degli indirizzi specializzati Istituiti presso gli istituti tecnici industriali statali, a decorrere dal 1 ottobre 1952 Parte di provvedimento in formato grafico
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