DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1953, n. 1285
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 29 gennaio 1928, n. 173, con il quale i comuni di Riva Ligure, Santo Stefano ai Mare, Pompeiana e Terzorio, in provincia di Imperia, vennero soppressi e riuniti in unico Comune, con denominazione "Riva Santo Stefano" e capoluogo in Riva Ligure;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 21 gennaio 1947, n. 70, con il quale i comuni di Pompeiana e di Terzorio furono ricostruiti;
Viste le istanze 10 aprile e 28 novembre 1946, con le quali la maggioranza dei contribuenti dei cessati comuni di Riva Ligure e di Santo Stefano al Mare ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Riva Santo Stefano in data 21 luglio 1947, n. 41, 16 ottobre 1948, 19 aprile 1949, n. 18 A e 17 agosto 1952, n. 11 A e della Deputazione provinciale di Imperia in data 14 gennaio 1947, n. 8864, con le quali venne espresso parere favorevole in ordine alle predette istanze;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere de] Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno; Decreta:
Art. 1
Seno ricostituiti i comuni di Riva Ligure e di Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.
Art. 2
Il Prefetto di Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali finanziari tra i ricostituiti comuni di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Riva Santo Stefano. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale. Al personale in servizio presso il comune di Riva Santo Stefano, che sara' inquadrato nei nuovi organici, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
EINAUDI FANFANI
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1954
Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 149. - TEMPESTA
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