DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 8
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regi decreti 31 ottobre 1929, n. 2395; 30 ottobre 1930, n. 1771; 22 ottobre 1931, n. 1421; 27 ottobre 1932, n. 2078; 26 ottobre 1933, n. 2378; 16 ottobre 1934, n. 2080; 1 ottobre 1936, n. 1940; 9 maggio 1939, n. 1091; 5 ottobre 1939, n. 1645 e 2 ottobre 1940, n. 1472, e con decreti del Presidente della Repubblica 6 aprile 1948, n. 758; 30 ottobre 1919, n. 1139 e 31 agosto 1951, n. 1312; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 3 novembre 1952, n. 1787; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 21. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: 11) Malattie infettive; 12) Statistica sanitaria; 13) Antropologia; 14) Psicologia; 15) Anatomia topografica.
EINAUDI TOSATO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 febbraio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 105 - PALLA
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