LEGGE 2 marzo 1954, n. 27
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge,
Art. 1
In attesa che venga stabilito l'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, previsto dai terzo comma dell'art. 50 dello Statuto speciale adottato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è autorizzata la concessione a detta Regione di un acconto di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1951, 1952 e 1953 sulle quote di proventi erariali che, per tali anni, saranno attribuite alla Regione medesima.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.