LEGGE 20 marzo 1954, n. 72
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito nonchè al personale civile assimilato della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, è concesso, qualora siano stati iscritti alla sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza della predetta milizia per almeno cinque anni se ufficiali o civili assimilati e per almeno tre anni se sottufficiali, il trattamento di pensione o l'indennità una tantum indicati negli articoli seguenti. Per i sottufficiali i quali siano stati promossi ufficiali negli anni 1940-43 e pertanto non abbiano potuto maturare il quinquennio, sarà sufficiente il triennio di iscrizione all'Opera. Il trattamento di pensione decorre del 1 luglio 1952. Per gli ufficiali e i sottufficiali che, provenienti dalla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, furono incorporati nelle legioni libiche il periodo di iscrizione alla sezione assegni vitalizi prescritto dal precedente comma è ridotto della durata del servizio prestato nelle anzidette legioni.
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