← Current text · History

LEGGE 23 marzo 1954, n. 73

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Nella spesa di ripristino della Mole Antonelliana in dipendenza del crollo della guglia verificatosi il 23 maggio 1953, lo Stato è autorizzato a concorrere in ragione del 25 per cento e, in ogni caso, per somma non superiore a lire 100 milioni. La spesa di lire 100 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa dei Ministero dei lavori pubblici.