La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nella spesa di ripristino della Mole Antonelliana in dipendenza del crollo della guglia verificatosi il 23 maggio 1953, lo Stato è autorizzato a concorrere in ragione del 25 per cento e, in ogni caso, per somma non superiore a lire 100 milioni. La spesa di lire 100 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa dei Ministero dei lavori pubblici.