DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1954, n. 86

Type DPR
Publication 1954-03-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 1 luglio 1922, n. 919, con cui venne eretto in ente morale l'"Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano"; Visto il regio decreto 14 giugno 1934, n. 1209, che approva lo statuto dell'"Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano"; Visti i regi decreti 22 novembre 1937, n. 2151, 11 marzo 1940, n. 208, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 maggio 1947 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 6 agosto 1947, n. 178 - con i quali viene modificato il suddetto statuto; Ritenuta la opportunita' di approvare nuove modificazioni allo statuto stesso; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio; Decreta: E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo "Fiera campionaria internazionale di Milano", che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 maggio 1947. L'allegato statuto sara' vistato dal Ministro per l'industria ed il commercio.

EINAUDI VILLABRUNA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 aprile 1954

Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 105. - CARLOMAGNO

Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano- art. 1

Statuto dell'Ente autonomo "Fiera campionaria internazionale di Milano" Art. 1. L'Ente autonomo "Fiera campionaria internazionale di Milano", riconosciuto con regio decreto 1 luglio 1922, n. 919, ha lo scopo di provvedere alla attuazione di mostre campionarie temporanee, con tutte le facolta' inerenti e conseguenti al suo scopo. L'Ente non ha fini di lucro e svolge attivita' di interesse pubblico.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano- art. 2

Art. 2. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dalle attivita' risultanti dall'ultimo inventario, anteriore alla data di approvazione del presente statuto; b) dalle attivita' di esercizio per la quota parte riservata in aumento del patrimonio, come all'art. 12 del presente statuto; c) da eventuali oblazioni, lasciti e donazioni.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano- art. 3

Art. 3. L'Ente deve provvedere al raggiungimento degli scopi per i quali e' costituito col ricavato dell'esercizio della sua attivita', con i contributi di enti e persone, con gli interessi attivi del patrimonio.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano- art. 4

Art. 4. Organi dell'Ente sono: a) il presidente; b) il Consiglio generale; c) la Giunta esecutiva; d) il segretario generale; e) il Collegio dei revisori.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano- art. 5

Art. 5. Il presidente e' nominato, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, dal Presidente dei Consiglio dei Ministri. Egli rappresenta legalmente l'Ente, convoca e presiede le sedute dei Consiglio generale e della Giunta esecutiva, sottoscrive le deliberazioni e gli atti che costituiscono obbligazioni per l'Ente. Il presidente e' coadiuvato da due vice presidenti nominati con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, che ti sceglie fra personalita' degli ambienti economici e della cultura, sentito il presidente stesso. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal vice presidente piu' anziano di carica e, in caso di pari anzianita' nella carica, dal piu' anziano decreta. Il presidente e i due vice presidenti durano in carica tre anni e possono essere confermati. Le cariche predette sono gratuite.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano- art. 6

Art. 6. Il Consiglio generale e' nominato con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio; esso e' composto, oltre del presidente e dei vice presidenti, dei seguenti membri: 1) due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio; 2) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 3) un rappresentante del Ministero degli affari esteri; 4) un rappresentante del Ministero delle finanze; 5) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; 6) un rappresentante del Ministero del tesoro; 7) un rappresentante del Ministero del bilancio; 8) un rappresentante del Ministero dei trasporti; 9) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 10) un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; 11) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 12) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; 13) un rappresentante del Ministero della marina mercantile; 14) un rappresentante del Commissariato per il turismo; 15) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Milano; 16) quattro rappresentanti del comune di Milano; 17) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano; 18) due rappresentanti dei lavoratori; 19) due rappresentanti dei dirigenti di aziende; 20) tre rappresentanti degli industriali; 21) tre rappresentanti degli agricoltori; 22) tre rappresentanti dei commercianti; 23) un rappresentante degli artigiani; 24) due rappresentanti degli espositori; 25) due rappresentanti dei commissari merceologici della Fiera; 26) un rappresentante dei dipendenti dell'Ente. I membri di cui ai nn. da 1 a 17 sono designati dalle rispettive amministrazioni. I membri di cui ai nn. da 18 a 23 sono scelti dal Ministro per l'industria ed il commercio fra gli appartenenti alle rispettive categorie, su terne proposte dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale. I membri di cui al n. 24 sono designati dal presidente dell'Ente scegliendoli da una terna di nomi, proposta, mediante votazione, da almeno un quinto degli espositori che abbiano partecipato alle ultime tre manifestazioni. I membri di cui al n. 25 sono designati dal presidente dell'Ente, scegliendoli da una terna di nomi proposta, mediante votazione, da almeno un quinto dei commissari merceologici. Il membro di cui al n. 26 e' designato dal presidente dell'Ente, scegliendolo da una terna di dipendenti che abbiano almeno due anni di anzianita' di servizio, proposta dalla assemblea dei dipendenti. La carica di consigliere e' gratuita. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di vacanza di qualcuno dei posti di consigliere si procede alla sostituzione con le stesse modalita' prescritte per la nomina. Il membro nominato in sostituzione, dura in carica per il periodo per il quale sarebbe ancora restato il membro sostituito.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano- art. 7

Art. 7. Il Consiglio generale ha i piu' ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente; ne fissa le direttive, delibera sulle azioni da svolgere e prende i provvedimenti all'uopo necessari. Il Consiglio generale viene convocato dal presidente almeno due volte l'anno e ogni volta che questi lo ritenga opportuno; esso e' convocato altresi' ogni volta che almeno un terzo dei componenti lo richieda per iscritto al presidente, indicando i motivi della richiesta Gli inviti di convocazione sono diramati almeno dieci giorni prima della data in cui dovra' aver luogo la seduta; nei casi urgenti il Consiglio puo' essere convocato telegraficamente con solo tre giorni di preavviso. La seduta del Consiglio e' valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente o ai chi ne fa le veci. Il Consiglio generale e la Giunta esecutiva possono valersi della collaborazione di esperti, appartenenti alle varie categorie merceologiche degli espositori. I commissari merceologici svolgono funzioni esclusivamente tecniche; la loro attivita' e' disciplinata dal regolamento della Fiera.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano- art. 8

Art. 8. La Giunta esecutiva e' composta del presidente, dei vice presidenti e di cinque membri, dei quali uno scelto fra i rappresentanti del comune di Milano, nominati mediante votazione del Consiglio fra i propri componenti. La Giunta provvede all'esecuzione dei deliberati del Consiglio e all'ordinaria amministrazione dell'Ente. Essa puo' anche sostituirsi al Consiglio per gli atti di straordinaria amministrazione che rivestano carattere di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima adunanza. In caso di assenza o di impedimento del presidente, la Giunta e' presieduta dal vice presidente piu' anziano di carica e, in caso di pari anzianita' nella carica, dal piu' anziano di eta'.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano- art. 9

Art. 9. Il segretario generale e' nominato dal Ministro per l'industria ed il commercio, su proposta del presidente dell'Ente, sentita la Giunta esecutiva e sentito il competente organo consultivo che sostituisce il Comitato permanente menzionato nell'[art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-01-29;454~art3). Egli e' preposto agli uffici dell'Ente e dirige il personale; cura l'osservanza delle disposizioni impartite dal presidente e dalla Giunta esecutiva; fa parte, con voto consultivo, del Consiglio generale e della Giunta esecutiva e vi disimpegna le funzioni di segretario.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano- art. 10

Art. 10. Il Collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio; esso e' composto di cinque membri effettivi: 1) uno in rappresentanza del Ministero del bilancio, con funzioni di presidente; 2) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio; 3) uno in rappresentanza del comune di Milano; 4) uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano; 5) uno in rappresentanza degli espositori della Fiera, designato mediante votazione, da almeno un quinto degli espositori. Con lo stesso decreto sono nominati due revisori supplenti: uno in rappresentanza del Ministero del bilancio ed uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio. I revisori supplenti entrano in funzione in caso di impedimento o di vacanza di uno o piu' dei revisori effettivi. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi hanno i poteri e gli obblighi previsti dagli [articoli 2403 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403) in quanto applicabili. Ai revisori spetta un emolumento che viene anno per anno determinato dal Consiglio generale.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano- art. 11

Art. 11. L'esercizio finanziario comincia il 1 luglio ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo. Entro il 15 giugno di ogni anno il Consiglio generale e' convocato per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio seguente ed entro il 30 settembre di ogni anno esso e' convocato per l'esame e l'approvazione del consuntivo dell'esercizio precedente. I bilanci sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'[art. 4 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-01-29;454~art4); debbono essere sottoposte all'approvazione dello stesso Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio dell'Ente per piu' di un esercizio.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano- art. 12

Art. 12. Le eccedenze attive di ciascun esercizio sono devolute come segue: il 90% per ammortamenti e costituzione di riserve; il 10% a disposizione della Giunta anche per eventuali gratificazioni e provvidenze al personale dell'Ente, nonche' per opere di pubblica assistenza.

Statuto dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano- art. 13

Art. 13. Il Consiglio generale con l'intervento di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica puo', anche su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, deliberare lo scioglimento dell'Ente. Il Ministro per l'industria ed il commercio, nel caso di impossibilita' di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarita' puo', sentite le Amministrazioni interessate, affidare la straordinaria amministrazione dell'Ente ad un proprio commissario, per un termine non superiore ai sei mesi. Per manifesta impossibilita' di raggiungere i propri fini o per motivi di interesse pubblico, l'Ente puo' essere messo in liquidazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria ed il commercio. Questi, con proprio decreto, provvede, in tal caso, alla nomina del liquidatore, sentite le Amministrazioni interessate. Il rendiconto finale presentato dal liquidatore e' soggetto all'approvazione del Ministro per l'industria ed il commercio. Le attivita' risultanti dopo il soddisfacimento dei creditori sono, con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio di concerto con quello per il tesoro, sentito il comune di Milano, devolute ad opere culturali ed assistenziali, con particolare riguardo a Milano e alla Lombardia. Visto, il Ministro per l'industria ed il commercio VILLABRUNA

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