DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 91
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma nono, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonche' per i reparti a terra della Marina militare;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta:
Articolo unico
E' concesso alla Scuola di volo dell'Aeronautica militare "Puglie" ed alla Scuola di volo dell'Aeronautica militare "Sardegna" l'uso della bandiera nazionale conforme al modello approvato con decreto legislativo 25 ottobre 1947, n. 1152. Le bandiere saranno custodite presso i Comandi delle scuole di volo dai rispettivi Comandanti.
EINAUDI TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 134. - CARLOMAGNO
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