LEGGE 27 marzo 1954, n. 98

Type Legge
Publication 1954-03-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il termine previsto per la corresponsione delle indennità e dei rimborsi relativi al trasloco a favore del personale dello Stato trasferito o collocato a riposo, nonchè delle famiglie del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo, è prorogato al 30 giugno 1956, qualora venga a scadere prima di questa data e sia scaduto dopo il 30 giugno 1943.

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