LEGGE 27 marzo 1954, n. 99

Type Legge
Publication 1954-03-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'art. 21 della legge 25 gennaio 1940, n. 4, è sostituito dal seguente, "Art. 21. - Il direttore della Scuola dell'arte della medaglia - cui è affidato l'insegnamento, nella scuola stessa, della modellatura a basso-rilievo e della composizione di monete, medaglie, placchette e sigilli, ed al quale è conferito il grado 6° di gruppo A - è nominato mediante pubblico concorso per titoli ed esperimento fra coloro che, oltre a possedere i normali requisiti per la nomina in ruoli di personali statali, abbiano compiuto i 21 anni e noi superato i 40 e siano provvisti quanto al titolo di studio di uno dei diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare coma legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 marzo 1954 EINAUDI SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.