LEGGE 31 marzo 1954, n. 109
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I minimi di salario e tutte le indennità corrisposte in denaro previsti in ciascuna Provincia, in base ai vigenti contratti integrativi provinciali del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, spettanti ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti per le case popolari, sono aumentati nella misura del 30 per cento.
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