LEGGE 16 aprile 1954, n. 112
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le agevolazioni tributarie previste in materia edilizia dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409, e 2 luglio 1949, n. 408, sono prorogate, con effetto dal 1 gennaio 1954 fino al 31 dicembre 1954. È ammesso il rimborso, a favore degli interessati, delle imposte pagate nel detto periodo e non dovute in base alla presente legge, purchè essi ne facciano domanda agli uffici competenti entro un anno dalla sua entrata in vigore.
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